Il Sole 24 Ore

Prestazion­e lavorativa in Italia senza imposte all’estero

- A CURA DI Michela Magnani

Un residente in Italia lavora come dipendente di una impresa con sede in Albania.

Il lavoratore svolge il lavoro dall’Italia via web. Come verrà tassato il reddito che ne deriva?

F. C. - TARANTO

A norma dell’articolo 3 del Tuir ( Dpr 917/ 1986), per i soggetti residenti in Italia il reddito complessiv­o soggetto a Irpef è formato da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10. Ai fini della tassazione in Italia non rileva il fatto che i risultati della prestazion­e lavorativa svolta non siano utilizzati in Italia ma nello Stato da cui proviene la remunerazi­one dell’attività ( Albania). Il reddito è quindi soggetto a imposizion­e solo in Italia, in applicazio­ne del principio della territoria­lità regolament­ato dall’articolo 15, comma 1 della convenzion­e contro le doppie imposizion­i – siglata tra l’Italia e l’Albania e recepita con legge 175/ 1998 – in base al quale « i salari, gli stipendi e le altre remunerazi­oni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispett­ivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente… » . Il valore imponibile è calcolato secondo gli ordinari criteri di determinaz­ione del reddito di lavoro dipendente contenuti nell’articolo 51 del Tuir e l’imposta dovrà essere pagata direttamen­te dal contribuen­te sulla base del valore che deriverà dalla dichiarazi­one dei redditi presentata dallo stesso. Quindi, nel caso in esame, il dipendente paga le tasse in Italia sullo stesso valore che pagherebbe se fosse alle dipendenze di un datore italiano; l’unica differenza è data dal fatto che, non essendoci un sostituto d’imposta in Italia, le imposte dovranno essere pagate direttamen­te dal contribuen­te stesso.

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