Prestazione lavorativa in Italia senza imposte all’estero
Un residente in Italia lavora come dipendente di una impresa con sede in Albania.
Il lavoratore svolge il lavoro dall’Italia via web. Come verrà tassato il reddito che ne deriva?
F. C. - TARANTO
A norma dell’articolo 3 del Tuir ( Dpr 917/ 1986), per i soggetti residenti in Italia il reddito complessivo soggetto a Irpef è formato da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10. Ai fini della tassazione in Italia non rileva il fatto che i risultati della prestazione lavorativa svolta non siano utilizzati in Italia ma nello Stato da cui proviene la remunerazione dell’attività ( Albania). Il reddito è quindi soggetto a imposizione solo in Italia, in applicazione del principio della territorialità regolamentato dall’articolo 15, comma 1 della convenzione contro le doppie imposizioni – siglata tra l’Italia e l’Albania e recepita con legge 175/ 1998 – in base al quale « i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente… » . Il valore imponibile è calcolato secondo gli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente contenuti nell’articolo 51 del Tuir e l’imposta dovrà essere pagata direttamente dal contribuente sulla base del valore che deriverà dalla dichiarazione dei redditi presentata dallo stesso. Quindi, nel caso in esame, il dipendente paga le tasse in Italia sullo stesso valore che pagherebbe se fosse alle dipendenze di un datore italiano; l’unica differenza è data dal fatto che, non essendoci un sostituto d’imposta in Italia, le imposte dovranno essere pagate direttamente dal contribuente stesso.