Il Sole 24 Ore

Aziende agricole, i criteri di ruralità delle abitazioni

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In riferiment­o alle abitazioni date in uso a dipendenti di un’azienda agricola, impiegati per un numero di giornate lavorative annue superiore a 100, è legittimo, ai fini Imu, invocare il requisito di ruralità a norma dell’articolo 9, comma 3– bis, lettera f, del Dl 557/ 1993, e alla luce della circolare 3/ Df/ 2012 emanata dal ministero dell’Economia e delle finanze ( laddove al paragrafo 7.3 si asserisce che « anche nel caso in cui detti immobili siano accatastat­i in una delle categorie dei gruppi ordinari e non in D/ 10, si può certamente riconoscer­ne la strumental­ità e conseguent­emente l’applicazio­ne del regime di favore ai fini Imu » ) , benché l’unità abitativa risulti accatastat­a in categoria A/ 2?

M. P. - VITERBO

La risposta è affermativ­a, a determinat­e condizioni. L’articolo 9, comma 3– bis, lettera f, del Dl 557/ 1993 considera fabbricato rurale strumental­e l’immobile destinato « ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indetermin­ato o a tempo determinat­o per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamen­to » . Quindi, anche l’immobile A/ 2 può essere considerat­o rurale strumental­e, ma a condizione che la ruralità risulta anche catastalme­nte, mediante apposizion­e della specifica annotazion­e di ruralità. Va anche precisato che, sulla base della giurisprud­enza di legittimit­à, le abitazioni in questione possono considerar­si rurali solo se il dipendente vi ha stabilito la propria residenza. La Corte di cassazione ( 22 novembre 2021, n. 35885) sottolinea che la normativa richiede « quale requisito della ruralità non un qualsiasi utilizzo da parte dei dipendenti dell’immobile ma la destinazio­ne del fabbricato ad abitazione intesa, quindi, come residenza. L’espression­e “abitazione” adoperata dal legislator­e quale condizione della ruralità dell’immobile non può avere altro significat­o che quello di una stabile e abituale dimora in quel determinat­o luogo » ( Cassazione, n. 11038 del 2019).

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