Aziende agricole, i criteri di ruralità delle abitazioni
In riferimento alle abitazioni date in uso a dipendenti di un’azienda agricola, impiegati per un numero di giornate lavorative annue superiore a 100, è legittimo, ai fini Imu, invocare il requisito di ruralità a norma dell’articolo 9, comma 3– bis, lettera f, del Dl 557/ 1993, e alla luce della circolare 3/ Df/ 2012 emanata dal ministero dell’Economia e delle finanze ( laddove al paragrafo 7.3 si asserisce che « anche nel caso in cui detti immobili siano accatastati in una delle categorie dei gruppi ordinari e non in D/ 10, si può certamente riconoscerne la strumentalità e conseguentemente l’applicazione del regime di favore ai fini Imu » ) , benché l’unità abitativa risulti accatastata in categoria A/ 2?
M. P. - VITERBO
La risposta è affermativa, a determinate condizioni. L’articolo 9, comma 3– bis, lettera f, del Dl 557/ 1993 considera fabbricato rurale strumentale l’immobile destinato « ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento » . Quindi, anche l’immobile A/ 2 può essere considerato rurale strumentale, ma a condizione che la ruralità risulta anche catastalmente, mediante apposizione della specifica annotazione di ruralità. Va anche precisato che, sulla base della giurisprudenza di legittimità, le abitazioni in questione possono considerarsi rurali solo se il dipendente vi ha stabilito la propria residenza. La Corte di cassazione ( 22 novembre 2021, n. 35885) sottolinea che la normativa richiede « quale requisito della ruralità non un qualsiasi utilizzo da parte dei dipendenti dell’immobile ma la destinazione del fabbricato ad abitazione intesa, quindi, come residenza. L’espressione “abitazione” adoperata dal legislatore quale condizione della ruralità dell’immobile non può avere altro significato che quello di una stabile e abituale dimora in quel determinato luogo » ( Cassazione, n. 11038 del 2019).