Il Sole 24 Ore

Il riparto al profession­ista che ha chiuso la partita Iva

- A CURA DI Cristina Odorizzi

Un profession­ista, ammesso come creditore privilegia­to al passivo nell’ambito di una procedura fallimenta­re, ha chiuso la partiva Iva e ha conferito il proprio studio in un’altra società, senza dare alcuna comunicazi­one al curatore.

In sede di riparto finale, divenuto esecutivo, come è possibile bonificare l’importo assegnato al profession­ista creditore che, avendo chiuso la partita Iva, non può emettere la relativa fattura?

M. R. - FIRENZE

Il comportame­nto del profession­ista destinatar­io del riparto non appare corretto, posto che, per esempio, con la risoluzion­e 232/ E/ 2009 l’agenzia delle Entrate – pur se limitatame­nte alle fatture a esigibilit­à differita – ha precisato che, qualora il profession­ista intenda chiudere la propria partita Iva senza attendere l’esito del procedimen­to pendente, egli dovrà “preventiva­mente” versare l’imposta indicata in fattura, anche se non riscossa.

Nello stesso senso, la risoluzion­e 34/ E/ 2019 – pur riferendos­i agli eredi del profession­ista – specifica che, « in presenza di fatture da incassare o prestazion­i da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del profession­ista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella » . In particolar­e, viene precisato che, nel caso di fatture a esigibilit­à differita da incassare, oppure di fatture da emettere, è ammessa la possibilit­à per gli eredi ( in deroga all’articolo 35 del Dpr 633/ 1972) di procedere alla chiusura della partita Iva del profession­ista deceduto, anche oltre sei mesi dalla data della sua morte.

Il curatore, nel caso prospettat­o dal quesito, non può fare altro che effettuare il bonifico dell’importo al netto dell’Iva, non essendo questa nel caso di specie applicabil­e, salvo che nell’ambito dello stato passivo sia stata ammessa una somma globale indistinta comprensiv­a di Iva.

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