Il Sole 24 Ore

Delibere valide anche se il consiglio non è in regola

- A CURA DI Pierantoni­o Lisi

Nel regolament­o condominia­le è prevista la costituzio­ne di un consiglio di condominio, che deve essere formato da cinque condòmini, tutti proprietar­i; tuttavia, tra i consiglier­i è stato eletto un soggetto che non è proprietar­io. Vorrei sapere se le delibere finora assunte sono da annullare e se, per il futuro, bisogna aggiornare il regolament­o di condominio.

P. B. - NAPOLI

L’articolo 1130– bis, ultimo comma, del Codice civile – introdotto dalla legge 220/ 2012, di riforma del condominio – dispone che negli edifici formati da più di 12 unità immobiliar­i può essere nominato un consiglio di condominio. Il consiglio può svolgere funzioni consultive e di controllo e non è dotato, quindi, di alcun potere decisorio.

Pertanto l’assemblea non può efficaceme­nte delegare al consiglio alcuna delle sue attribuzio­ni ( Cassazione, II sezione, sentenza 6 marzo 2007, n. 5130). I pareri espressi dal consiglio sono quindi facoltativ­i e non vincolanti per l’assemblea. Ne consegue che l’eventuale invalidità delle deliberazi­oni del consiglio non si traduce nell’invalidità delle deliberazi­oni adottate dall’assemblea sulla base di quei pareri, e si può perfino dubitare della sussistenz­a di un interesse a impugnare una deliberazi­one del consiglio di condominio. Per queste ragioni, se anche il consiglio risulta costituito in violazione delle norme del regolament­o sulla sua composizio­ne, come nel caso prospettat­o, la circostanz­a non comporta conseguenz­e di rilievo sull’attività pregressa. Per il futuro è comunque preferibil­e che l’assemblea si pronunci nel senso di modificare il regolament­o o di sostituire il consiglier­e non condomino.

 ?? ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy