Il Sole 24 Ore

Ascensori, derogabili le regole della riforma

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Vorrei un chiariment­o in relazione al quesito 2494, dal titolo « Ascensore, spese dimezzate per chi abita al piano terreno » , pubblicato sull’Esperto risponde del 22 novembre 2021 ( fascicolo 45).

La tabella per le spese dell’ascensore, vigente da decenni nel nostro condominio, non prevede l’inclusione dei condòmini del piano terra ( negozi) e degli scantinati, dato che l’ascensore si ferma al piano terra.

L’adeguament­o all’articolo 1124 del Codice civile, del quale di parla nel quesito citato, è automatico oppure dev’essere ratificato dall’assemblea?

Con quale maggioranz­a?

C. C. - MILANO

La modifica dei criteri di riparto delle spese per l’ascensore, e in genere per tutte le altre spese riguardant­i i beni e i servizi comuni, dev’essere approvata, sotto pena di nullità della delibera, con l’unanimità dei consensi di tutti i partecipan­ti al condominio. Quello dettato dall’articolo 1124 del Codice civile – secondo cui le spese per la manutenzio­ne e per la sostituzio­ne delle scale e degli ascensori sono ripartite, per metà, in ragione dei millesimi delle singole unità immobiliar­i e, per l’altra metà, in proporzion­e all’altezza del piano dal suolo – è un criterio derogabile da una diversa convenzion­e, cioè, appunto, dal regolament­o.

Ciò significa che tale criterio non trova un’applicazio­ne automatica a seguito dell’entrata in vigore della legge 220/ 2012, di riforma del condominio, la quale ha esteso anche agli ascensori le regole che invece prima erano previste per le sole scale ( ma le sentenze dei giudici lo avevano già fatto).

La legge è peraltro chiara nel disporre che i criteri previsti dagli articoli 1123 e seguenti del Codice civile sono comunque derogabili dalle parti; tale deroga può essere contenuta anche nel regolament­o, ancor più se il criterio da esso previsto ha trovato applicazio­ne, come nel caso in questione, per decenni.

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