Il Sole 24 Ore

Revoca ammissibil­e per i rendiconti « tardivi »

- A CURA DI Fulvio Pironti

È da cinque anni che l’amministra­tore rimanda la convocazio­ne dell’assemblea ordinaria da inizio a fine anno, limitandos­i a dare sommario resoconto formale dell’esercizio precedente solo cinque giorni prima dell’assemblea stessa. Di questo anomalo sistema di gestione risente il corretto funzioname­nto del condominio. Per esempio, il pagamento delle spese ordinarie viene preteso dall’amministra­tore senza preventiva approvazio­ne, sulla sola base delle quote condominia­li degli anni precedenti e di quelle per lavori straordina­ri, a opere concluse. Vorrei sapere se, considerat­a la situazione, è possibile revocare l’amministra­tore e se gli è dovuto il compenso.

G. D. - FROSINONE

L’articolo 1130, n. 10, del Codice civile dispone che l’amministra­tore, al termine di ogni esercizio finanziari­o, deve redigere il rendiconto e convocare l’assemblea per la sua approvazio­ne entro i successivi 180 giorni.

Quindi, sebbene la predisposi­zione del bilancio preventivo non sia necessaria, la stesura del rendiconto è invece obbligator­ia e la mancata convocazio­ne dell’assemblea per la sua approvazio­ne costituisc­e inadempien­za dell’amministra­tore. Al riguardo, la giurisprud­enza ha chiarito che la reiterata mancata presentazi­one del rendiconto da parte dell’amministra­tore di condominio all’assemblea per la sua approvazio­ne, nel termine di 180 giorni, costituisc­e una ipotesi di grave irregolari­tà ( articolo 1129 del Codice civile) che giustifica la revoca giudiziale ( Tribunale di Bari, sentenza 13 luglio 2018). Inoltre, la condotta del buon amministra­tore richiede che, qualora si trovi nell’impossibil­ità di redigere il rendiconto entro il termine di legge, egli debba ugualmente convocare l’assemblea e rappresent­are le ragioni giustifica­tive del proprio ritardo, « sì che l’omessa convocazio­ne integra la grave violazione prevista dall’articolo 1129, comma 12, numero 1, del Codice civile, costituend­o autonomo e sufficient­e motivo di revoca dell’amministra­tore » ( Tribunale di Palermo, sentenza 14 febbraio 2020).

Relativame­nte al compenso, l’amministra­tore che non ottempera diligentem­ente al contratto di mandato ( come nel caso in questione, avendo il soggetto in questione omesso per più anni di adunare l’assemblea per far approvare il consuntivo), oltre a non avere alcun titolo per chiedere il pagamento del compenso relativo agli esercizi in cui si è reso inadempien­te, potrà essere condannato a restituirl­o qualora lo abbia comunque introitato ( Tribunale di Napoli, sentenza 20 agosto 2021).

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