Revoca ammissibile per i rendiconti « tardivi »
È da cinque anni che l’amministratore rimanda la convocazione dell’assemblea ordinaria da inizio a fine anno, limitandosi a dare sommario resoconto formale dell’esercizio precedente solo cinque giorni prima dell’assemblea stessa. Di questo anomalo sistema di gestione risente il corretto funzionamento del condominio. Per esempio, il pagamento delle spese ordinarie viene preteso dall’amministratore senza preventiva approvazione, sulla sola base delle quote condominiali degli anni precedenti e di quelle per lavori straordinari, a opere concluse. Vorrei sapere se, considerata la situazione, è possibile revocare l’amministratore e se gli è dovuto il compenso.
G. D. - FROSINONE
L’articolo 1130, n. 10, del Codice civile dispone che l’amministratore, al termine di ogni esercizio finanziario, deve redigere il rendiconto e convocare l’assemblea per la sua approvazione entro i successivi 180 giorni.
Quindi, sebbene la predisposizione del bilancio preventivo non sia necessaria, la stesura del rendiconto è invece obbligatoria e la mancata convocazione dell’assemblea per la sua approvazione costituisce inadempienza dell’amministratore. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che la reiterata mancata presentazione del rendiconto da parte dell’amministratore di condominio all’assemblea per la sua approvazione, nel termine di 180 giorni, costituisce una ipotesi di grave irregolarità ( articolo 1129 del Codice civile) che giustifica la revoca giudiziale ( Tribunale di Bari, sentenza 13 luglio 2018). Inoltre, la condotta del buon amministratore richiede che, qualora si trovi nell’impossibilità di redigere il rendiconto entro il termine di legge, egli debba ugualmente convocare l’assemblea e rappresentare le ragioni giustificative del proprio ritardo, « sì che l’omessa convocazione integra la grave violazione prevista dall’articolo 1129, comma 12, numero 1, del Codice civile, costituendo autonomo e sufficiente motivo di revoca dell’amministratore » ( Tribunale di Palermo, sentenza 14 febbraio 2020).
Relativamente al compenso, l’amministratore che non ottempera diligentemente al contratto di mandato ( come nel caso in questione, avendo il soggetto in questione omesso per più anni di adunare l’assemblea per far approvare il consuntivo), oltre a non avere alcun titolo per chiedere il pagamento del compenso relativo agli esercizi in cui si è reso inadempiente, potrà essere condannato a restituirlo qualora lo abbia comunque introitato ( Tribunale di Napoli, sentenza 20 agosto 2021).