Gazebo a distanza irregolare, usucapione dopo 20 anni
In un condominio esistono due giardini privati confinanti. Più di 35 anni fa, il proprietario di uno dei due ha installato in prossimità del confine, senza mai chiedere l’autorizzazione all’altro, una pompeiana coperta nella parte superiore con un telo fisso.
Tale manufatto va rimosso oppure si può considerare ormai usucapito il diritto di tenere la pompeiana, anche se a una distanza non consentita? R. P. - VICENZA
L’articolo 873 del Codice civile, rubricato « Distanze nelle costruzioni » , stabilisce che « le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore » . Ai fini della norma in commento, la nozione di “costruzione” non è circoscritta a sinonimo di edificio o fabbricato, ma riguarda qualsiasi manufatto non completamente interrato, solido, stabile e immobilizzato al suolo per appoggio o infissione. Pertanto, anche un gazebo ( o pompeiana) può astrattamente ledere le disposizioni sulle distanze. Si evidenzia inoltre che la norma civilistica conserva la sua efficacia nei rapporti tra confinanti anche se colui che ha realizzato la costruzione che viola le distanze ha ottenuto la concessione edilizia: quest’ultima, infatti, tutela l’aspetto urbanistico, ma non i rapporti privatistici. Nel caso in esame, il vicino leso può agire in giudizio per chiedere la rimozione o l’arretramento della pompeiana che sia stata installata in violazione della distanza ex articolo 873 del Codice civile. Tuttavia, la servitù – perché in tale “peso” si traduce la costruzione posta a distanza irregolare – a mantenere il manufatto a distanza inferiore a quella stabilita dal Codice può essere acquisita per usucapione con il decorso di 20 anni ( Cassazione, sentenze 3979/ 2013, 14916/ 2015 e 14706/ 2020). In questo caso, l’onere di provare l’intervenuta usucapione incombe sul convenuto in giudizio per la rimozione della costruzione.