Il Sole 24 Ore

L’amministra­tore non « vede » gli interventi in singoli alloggi

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Nella risposta al quesito 1628, dal titolo « Niente verifiche negli alloggi da parte dell’amministra­tore » , pubblicata sull’Esperto risponde del 2 agosto 2021, si legge che, in caso di lavori di ristruttur­azione all’interno di un alloggio, non rientra nei compiti dell’amministra­tore accedere o effettuare accertamen­ti nell’appartamen­to condominia­le. Ma l’amministra­tore stesso non ha l’obbligo di accertare che il condomino, oltre ad avergli preventiva­mente comunicato l’inizio lavori, non stia eseguendo lavori che possano pregiudica­re la sicurezza ( ad esempio statica) dell’edificio ( articolo 1122 del Codice civile)? In quali tempi, e con quali contenuti, l’amministra­tore ne deve riferire all’assemblea? La verifica dei lavori in corso nell’appartamen­to non rientra fra gli atti conservati­vi obbligator­i per l’amministra­tore, relativi alle parti comuni dell’edificio ( articolo 1130 del Codice civile)?

F. D. - ROMA

L’amministra­tore non ha il dovere, e nemmeno il potere, di verificare in via preventiva e generale che un qualunque intervento effettuato da un condomino nella propria unità immobiliar­e non sia dannoso per le parti comuni.

Può e deve attivarsi solo nel caso in cui abbia ragione di temere che dai lavori possa derivare un danno alle parti comuni. Deve, cioè, giustifica­re il suo intervento sulla base di un qualche elemento obiettivo che possa generare un fondato sospetto di pericolosi­tà dei lavori per le parti comuni ( per esempio, in seguito alla comparsa di lesioni).

In tal caso, sia l’amministra­tore sia un qualunque condomino potrà chiedere le opportune e, occorrendo, comprovate rassicuraz­ioni. In mancanza, ci si potrà rivolgere all’autorità giudiziari­a ( articolo 1171 del Codice civile).

La preventiva comunicazi­one all’amministra­tore da parte del condomino in caso di esecuzione di lavori fa scattare solo l’obbligo per l’amministra­tore stesso di riferire all’assemblea.

Non è previsto un termine per questo adempiment­o e, quindi, l’amministra­tore potrebbe riferire alla prima occasione, senza convocare una riunione ad hoc.

La mancata comunicazi­one non fa scattare, ad ogni modo, alcuna sanzione a carico del condomino inadempien­te o dell’amministra­tore ( articolo 1122 del Codice civile).

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