L’amministratore non « vede » gli interventi in singoli alloggi
Nella risposta al quesito 1628, dal titolo « Niente verifiche negli alloggi da parte dell’amministratore » , pubblicata sull’Esperto risponde del 2 agosto 2021, si legge che, in caso di lavori di ristrutturazione all’interno di un alloggio, non rientra nei compiti dell’amministratore accedere o effettuare accertamenti nell’appartamento condominiale. Ma l’amministratore stesso non ha l’obbligo di accertare che il condomino, oltre ad avergli preventivamente comunicato l’inizio lavori, non stia eseguendo lavori che possano pregiudicare la sicurezza ( ad esempio statica) dell’edificio ( articolo 1122 del Codice civile)? In quali tempi, e con quali contenuti, l’amministratore ne deve riferire all’assemblea? La verifica dei lavori in corso nell’appartamento non rientra fra gli atti conservativi obbligatori per l’amministratore, relativi alle parti comuni dell’edificio ( articolo 1130 del Codice civile)?
F. D. - ROMA
L’amministratore non ha il dovere, e nemmeno il potere, di verificare in via preventiva e generale che un qualunque intervento effettuato da un condomino nella propria unità immobiliare non sia dannoso per le parti comuni.
Può e deve attivarsi solo nel caso in cui abbia ragione di temere che dai lavori possa derivare un danno alle parti comuni. Deve, cioè, giustificare il suo intervento sulla base di un qualche elemento obiettivo che possa generare un fondato sospetto di pericolosità dei lavori per le parti comuni ( per esempio, in seguito alla comparsa di lesioni).
In tal caso, sia l’amministratore sia un qualunque condomino potrà chiedere le opportune e, occorrendo, comprovate rassicurazioni. In mancanza, ci si potrà rivolgere all’autorità giudiziaria ( articolo 1171 del Codice civile).
La preventiva comunicazione all’amministratore da parte del condomino in caso di esecuzione di lavori fa scattare solo l’obbligo per l’amministratore stesso di riferire all’assemblea.
Non è previsto un termine per questo adempimento e, quindi, l’amministratore potrebbe riferire alla prima occasione, senza convocare una riunione ad hoc.
La mancata comunicazione non fa scattare, ad ogni modo, alcuna sanzione a carico del condomino inadempiente o dell’amministratore ( articolo 1122 del Codice civile).