Il silenzio del prefetto a favore del ricorrente
Il 24 gennaio 2020 un soggetto ha ricevuto un verbale di 3.333 euro per avere urinato in luogo pubblico. Egli ha presentato memoria difensiva al prefetto, tramite posta elettronica certificata, il 4 febbraio 2020 ( quindi entro i trenta giorni, come da articoli 16 e 18 della legge 689/ 1981), e a oggi non ha ricevuto alcuna risposta.
Si chiede che cosa comporta la mancanza di risposta e se la prefettura può aumentare l’importo della sanzione.
M. C. - VERBANIA
L’atto dell’urinare in luoghi pubblici era considerato reato, quale « atto contrario alla pubblica decenza » ( articolo 726 del Codice penale). Con il Dlgs 8/ 2016 il reato è stato depenalizzato e quindi l’atto viene ritenuto un illecito amministrativo, e non più reato penale, venendo punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 5mila a 10mila euro. L’articolo 16, n. 1, della legge 689/ 1981 ( cosiddetta legge di depenalizzazione) dispone, per la violazione commessa, il pagamento in misura ridotta pari a un terzo della sanzione massima prevista ( appunto, nella fattispecie 3.333 euro, un terzo della sanzione edittale massima di 10mila euro). Il pagamento dev’essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata oppure, in mancanza di questa, dalla notifica del verbale.
Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, l’interessato può presentare proprie osservazioni all’autorità competente a ricevere il rapporto dovuto dall’agente che ha rilevato la violazione. Questa ( prevalentemente il prefetto),