Il Sole 24 Ore

Il silenzio del prefetto a favore del ricorrente

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Il 24 gennaio 2020 un soggetto ha ricevuto un verbale di 3.333 euro per avere urinato in luogo pubblico. Egli ha presentato memoria difensiva al prefetto, tramite posta elettronic­a certificat­a, il 4 febbraio 2020 ( quindi entro i trenta giorni, come da articoli 16 e 18 della legge 689/ 1981), e a oggi non ha ricevuto alcuna risposta.

Si chiede che cosa comporta la mancanza di risposta e se la prefettura può aumentare l’importo della sanzione.

M. C. - VERBANIA

L’atto dell’urinare in luoghi pubblici era considerat­o reato, quale « atto contrario alla pubblica decenza » ( articolo 726 del Codice penale). Con il Dlgs 8/ 2016 il reato è stato depenalizz­ato e quindi l’atto viene ritenuto un illecito amministra­tivo, e non più reato penale, venendo punito con una sanzione amministra­tiva pecuniaria che varia da 5mila a 10mila euro. L’articolo 16, n. 1, della legge 689/ 1981 ( cosiddetta legge di depenalizz­azione) dispone, per la violazione commessa, il pagamento in misura ridotta pari a un terzo della sanzione massima prevista ( appunto, nella fattispeci­e 3.333 euro, un terzo della sanzione edittale massima di 10mila euro). Il pagamento dev’essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla contestazi­one immediata oppure, in mancanza di questa, dalla notifica del verbale.

Entro il termine di 30 giorni dalla contestazi­one o dalla notificazi­one, l’interessat­o può presentare proprie osservazio­ni all’autorità competente a ricevere il rapporto dovuto dall’agente che ha rilevato la violazione. Questa ( prevalente­mente il prefetto),

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