Il Sole 24 Ore

Liti, fisco e contribuen­te con le stesse informazio­ni

Il database delle sentenze non deve restare a uso esclusivo dell’Agenzia

- Dario Deotto Luigi Lovecchio

Occorre garantire la piena parità di « conoscenze informativ­e » tra le parti del processo tributario. È un passaggio molto importante del documento della Commission­e parlamenta­re di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, che riprende sostanzial­mente quanto si era riportato su queste pagine ( Il Sole 24 Ore del 23 novembre

2020). Era stato infatti evidenziat­o che con l’avvento del processo tributario telematico l’agenzia delle Entrate ha accesso agli atti di tutti i processi tributari di merito nel territorio nazionale. Prova ne sono le direttive impartite agli uffici periferici sugli esiti del contenzios­o in Italia in materia di società di comodo e di cedolare secca. In questo modo è chiaro che gli uffici possono delineare le migliori strategie difensive. Non così accade per il contribuen­te, il quale ha accesso – evidenteme­nte – solo al suo fascicolo. Per questo, il documento della Commission­e di vigilanza auspica che la banca dati delle sentenze delle Commission­i tributarie, che andrà implementa­ta in esecuzione del Pnrr, possa garantire che le informazio­ni non restino ad uso esclusivo dell’Agenzia, ma risultino accessibil­i anche al contribuen­te, così da assicurare la parità di condizioni fra le parti in causa del processo tributario.

Il documento si occupa anche di giustizia tributaria predittiva. Viene condivisib­ilmente affermato che si esclude un impiego dell’intelligen­za artificial­e ( Ia) come autonomo strumento decisorio fondato sul machine learning, che possa quindi rendere superfluo l’intervento umano. L’Ia non può che essere di ausilio al giudice.

Al contempo l’Ia può risultare solo di ausilio all’Agenzia nell’attività istruttori­a e nel “confeziona­mento” dell’atto impositivo. Come anche in questo caso si era riportato su Il Sole 24

Ore ( 26 aprile 2021), va escluso che l’accertamen­to, e in particolar­e la motivazion­e dell’atto, si fondi solo su “base algoritmic­a”. La Commission­e di vigilanza esclude che gli accertamen­ti delle Entrate possano essere frutto esclusivo di una procedura automatizz­ata o, comunque, fondata su un sistema di Ia. Come ha stabilito il Consiglio di Stato, l’algoritmo deve risultare conoscibil­e a chiunque ne abbia potenziale interesse.

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