Liti, fisco e contribuente con le stesse informazioni
Il database delle sentenze non deve restare a uso esclusivo dell’Agenzia
Occorre garantire la piena parità di « conoscenze informative » tra le parti del processo tributario. È un passaggio molto importante del documento della Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, che riprende sostanzialmente quanto si era riportato su queste pagine ( Il Sole 24 Ore del 23 novembre
2020). Era stato infatti evidenziato che con l’avvento del processo tributario telematico l’agenzia delle Entrate ha accesso agli atti di tutti i processi tributari di merito nel territorio nazionale. Prova ne sono le direttive impartite agli uffici periferici sugli esiti del contenzioso in Italia in materia di società di comodo e di cedolare secca. In questo modo è chiaro che gli uffici possono delineare le migliori strategie difensive. Non così accade per il contribuente, il quale ha accesso – evidentemente – solo al suo fascicolo. Per questo, il documento della Commissione di vigilanza auspica che la banca dati delle sentenze delle Commissioni tributarie, che andrà implementata in esecuzione del Pnrr, possa garantire che le informazioni non restino ad uso esclusivo dell’Agenzia, ma risultino accessibili anche al contribuente, così da assicurare la parità di condizioni fra le parti in causa del processo tributario.
Il documento si occupa anche di giustizia tributaria predittiva. Viene condivisibilmente affermato che si esclude un impiego dell’intelligenza artificiale ( Ia) come autonomo strumento decisorio fondato sul machine learning, che possa quindi rendere superfluo l’intervento umano. L’Ia non può che essere di ausilio al giudice.
Al contempo l’Ia può risultare solo di ausilio all’Agenzia nell’attività istruttoria e nel “confezionamento” dell’atto impositivo. Come anche in questo caso si era riportato su Il Sole 24
Ore ( 26 aprile 2021), va escluso che l’accertamento, e in particolare la motivazione dell’atto, si fondi solo su “base algoritmica”. La Commissione di vigilanza esclude che gli accertamenti delle Entrate possano essere frutto esclusivo di una procedura automatizzata o, comunque, fondata su un sistema di Ia. Come ha stabilito il Consiglio di Stato, l’algoritmo deve risultare conoscibile a chiunque ne abbia potenziale interesse.