Il Sole 24 Ore

Va ritenuto facoltativ­o il cambio di mansioni per i lavoratori esentati

Come per il personale sanitario la norma non dovrebbe essere vincolante

- Giampiero Falasca

La disciplina dell’obbligo vaccinale contenuta nel Dl 1/ 2022 contiene una misura che potrebbe avere un impatto rilevante per le piccole imprese: la modifica delle mansioni dei lavoratori over 50 che non si vaccinano non per una libera scelta, ma perché rientrano in uno dei casi di esenzione previsti dalla legge.

Il nuovo obbligo vaccinale, introdotto fino al 15 giugno 2022 per tutti i cittadini italiani ed europei residenti in Italia che abbiano compiuto ( o compiranno) 50 anni non si applica, infatti, indiscrimi­natamente a tutti i cittadini. Sono esentati i soggetti che potrebbero subire un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentat­e attestate da un medico, secondo le indicazion­i delle circolari del ministero della Salute.

L’obbligo non sussiste neanche a seguito della contrazion­e naturale della malattia, comprovata dalla notifica del medico curante; in tal caso, la vaccinazio­ne può essere differita fino alla prima data utile.

Quando si presenta uno di questi casi, la vaccinazio­ne può essere omessa o differita, con indubbi vantaggi: non viene applicata la sanzione amministra­tiva di 100 euro prevista del decreto a carico dei soggetti che, pur essendo soggetti all’obbligo, entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario e per quelli che, dalla stessa data, non abbiano effettuato la seconda o terza dose nei termini previsti. I soggetti esentati avranno anche la possibilit­à di accedere al lavoro senza subire le conseguenz­e previste dal 15 febbraio a carico dei lavoratori privi di green pass ( assenza ingiustifi­cata e sospension­e della retribuzio­ne).

Il legislator­e si preoccupa anche di prevenire l’eventuale aumento del rischio di diffusione del contagio che potrebbe derivare dalla loro presenza al lavoro. Con tale finalità il Dl 1/ 2022 stabilisce che lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale, o il cui obbligo è differito per motivazion­i sanitarie, vanno adibiti a mansioni anche diverse senza decurtazio­ne della retribuzio­ne.

Ma la modifica delle mansioni è una facoltà o un obbligo?

Come già era stato sostenuto dal ministero dell’Istruzione ( con nota del 17 dicembre scorso) in relazione alla disposizio­ne identica prevista per il personale scolastico, la norma dovrebbe essere letta come una semplice facoltà - e non un obbligo - per il datore di lavoro. Tale facoltà può essere esercitata discrezion­almente, a condizione che il mutamento sia concretame­nte possibile, quando, a giudizio del datore e del medico competente, la modifica delle mansioni, anche in senso peggiorati­vo, è utile a ridurre l’esposizion­e al rischio.

Se la modifica delle mansioni fosse considerat­a obbligator­ia, peraltro, la norma risultereb­be inapplicab­ile in alcune situazioni: si pensi al caso, abbastanza frequente nelle piccole imprese, in cui non ci sono mansioni diverse da quelle svolte perché i dipendenti sono pochissimi o perché in concreto non esistono attività alternativ­e.

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La legge prevede casi di esenzione per i lavoratori over 50
GeTTyImAGe­S Obbligo vaccinale. La legge prevede casi di esenzione per i lavoratori over 50

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