Va ritenuto facoltativo il cambio di mansioni per i lavoratori esentati
Come per il personale sanitario la norma non dovrebbe essere vincolante
La disciplina dell’obbligo vaccinale contenuta nel Dl 1/ 2022 contiene una misura che potrebbe avere un impatto rilevante per le piccole imprese: la modifica delle mansioni dei lavoratori over 50 che non si vaccinano non per una libera scelta, ma perché rientrano in uno dei casi di esenzione previsti dalla legge.
Il nuovo obbligo vaccinale, introdotto fino al 15 giugno 2022 per tutti i cittadini italiani ed europei residenti in Italia che abbiano compiuto ( o compiranno) 50 anni non si applica, infatti, indiscriminatamente a tutti i cittadini. Sono esentati i soggetti che potrebbero subire un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestate da un medico, secondo le indicazioni delle circolari del ministero della Salute.
L’obbligo non sussiste neanche a seguito della contrazione naturale della malattia, comprovata dalla notifica del medico curante; in tal caso, la vaccinazione può essere differita fino alla prima data utile.
Quando si presenta uno di questi casi, la vaccinazione può essere omessa o differita, con indubbi vantaggi: non viene applicata la sanzione amministrativa di 100 euro prevista del decreto a carico dei soggetti che, pur essendo soggetti all’obbligo, entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario e per quelli che, dalla stessa data, non abbiano effettuato la seconda o terza dose nei termini previsti. I soggetti esentati avranno anche la possibilità di accedere al lavoro senza subire le conseguenze previste dal 15 febbraio a carico dei lavoratori privi di green pass ( assenza ingiustificata e sospensione della retribuzione).
Il legislatore si preoccupa anche di prevenire l’eventuale aumento del rischio di diffusione del contagio che potrebbe derivare dalla loro presenza al lavoro. Con tale finalità il Dl 1/ 2022 stabilisce che lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale, o il cui obbligo è differito per motivazioni sanitarie, vanno adibiti a mansioni anche diverse senza decurtazione della retribuzione.
Ma la modifica delle mansioni è una facoltà o un obbligo?
Come già era stato sostenuto dal ministero dell’Istruzione ( con nota del 17 dicembre scorso) in relazione alla disposizione identica prevista per il personale scolastico, la norma dovrebbe essere letta come una semplice facoltà - e non un obbligo - per il datore di lavoro. Tale facoltà può essere esercitata discrezionalmente, a condizione che il mutamento sia concretamente possibile, quando, a giudizio del datore e del medico competente, la modifica delle mansioni, anche in senso peggiorativo, è utile a ridurre l’esposizione al rischio.
Se la modifica delle mansioni fosse considerata obbligatoria, peraltro, la norma risulterebbe inapplicabile in alcune situazioni: si pensi al caso, abbastanza frequente nelle piccole imprese, in cui non ci sono mansioni diverse da quelle svolte perché i dipendenti sono pochissimi o perché in concreto non esistono attività alternative.