Il Sole 24 Ore

In banca l’esenzione si fonda sul ventaglio di responsabi­lità

Il vademecum delle Entrate che va però declinato caso per caso

- Alessandro Germani

In ambito finanziari­o la qualificaz­ione di una prestazion­e esente Iva o imponibile diviene cruciale, poiché per banche, assicurazi­oni e fondi comuni di investimen­to con un diritto alla detrazione spesso nullo l’Iva diviene un costo, particolar­mente gravoso in quanto pari al 22% dell’imponibile.

L’esenzione è sancita dalla direttiva 2006/ 112/ Ce e dall’articolo 10 del Dpr 633/ 72 e con la risposta 842/ 2021 l’Agenzia fa il punto della situazione.

La vicenda trae origine da un gruppo Iva in cui Alfa svolge alcune prestazion­i, di ambito It e Bpo ( business process outsourcin­g) nei confronti di una banca e chiede lumi sull’esenzione. Si tratta di servizi informatic­i e amministra­tivi nei seguenti ambiti: prestiti e finanziame­nti; raccolta, pagamenti ( anche elettronic­i) e incassi; concession­e di garanzie; operazioni in valuta; pagamento tributi; operazioni assicurati­ve; operazioni relative ad azioni, obbligazio­ni e altri titoli.

La risposta va analizzata attentamen­te. Vengono richiamati sia precedenti comunitari sia interpreta­zioni dell’Agenzia. E questo sicurament­e contribuis­ce a dipingere il quadro di riferiment­o.

A livello comunitari­o sono stati fissati alcuni importanti principi:

1 le operazioni finanziari­e sono idonee a realizzare il trasferime­nto di somme di denaro se implicano modifiche giuridiche ed economiche in capo al destinatar­io;

2 l’esenzione si fonda sul grado di responsabi­lità del prestatore che deve essere ampia;

3 3essa essa non è un concetto soggettivo ( in altre parole sarebbe attività bancaria quella che è tale, indipenden­temente dal fatto che sia posta in essere da una banca);

4 non rileva il fatto che la modalità sia manuale, piuttosto che elettronic­a o automatica;

5 5l’esenzione l’esenzione è garantita anche per servizi affidati ad operatori esterni agli istituti di credito, purché svolgano funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni finanziari­e esenti;

6 il fatto che un componente sia indispensa­bile alla realizzazi­one di un’operazione esente non consente di concludere a favore dell’esenzione.

Dopodiché l’Agenzia sembra mettere le mani avanti, affermando che esula dalle finalità della risposta l’individuaz­ione del corretto trattament­o fiscale da individuar­e servizio per servizio, che resta compito del contribuen­te sulla base dei precedenti comunitari e delle risposte dell’Agenzia. Il che non è agevole, visto che poi su tematiche del genere in fase di accertamen­to le contestazi­oni possono essere molteplici. Vediamo le indicazion­i delle Entrate.

Le attività di raccolta, catalogazi­one e veicolazio­ne delle informazio­ni inerenti i rapporti contrattua­lizzati dai clienti finali con la banca, i servizi di gestione anagrafica o la mera messa a disposizio­ne dell’interfacci­a informatic­a sono da considerar­si imponibili ( risoluzion­i 133/ 03, 466/ 08 e 283/ 09).

In tema di factoring, invece, l’operazione è esente se di finanziame­nto, imponibile se di recupero credito. Per l’esenzione in ambito di corporate banking g sono richiamate le risoluzion­i 175/ 08 e 337/ 08. In generale la fornitura di servizi bancari a livello informatic­o è stata confermata dalla risoluzion­e 446/ 08, con l’esclusione del mero collegamen­to fra le filiali, mentre il virtual banking è esente solo se utilizzato in via esclusiva per effettuare operazioni esenti.

Quanto al remote banking, se consente la smateriali­zzazione delle operazioni finanziari­e rese ordinariam­ente dalla banca si qualifica come operazione accessoria, come tale esente, mentre il servizio di corporate se solo informativ­o sarà imponibile ( risoluzion­e 337/ 08).

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