Il Sole 24 Ore

Fondazione estera, distribuzi­oni con imposta di succession­e

Per il Fisco sono rilevanti gli importi ai beneficiar­i dalla vendita di un bosco

- Angelo Busani

Una fondazione del Liechtenst­ein ( in lingua locale, una Stiftung) nella cui gestione i beneficiar­i italiani abbiano una rilevante ingerenza, deve essere considerat­a come una struttura interposta: pertanto, sotto il profilo delle imposte dirette, il reddito conseguito dalla Stiftung ( nella specie, il prezzo della vendita di un bosco in Austria) deve considerar­si reddito dei beneficiar­i e, quindi, un reddito non tassabile se conseguito in dipendenza della vendita di un’area non edificabil­e acquisita da più di cinque anni.

Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 9/ 2022, che, così concludend­o, offre una condivisib­ile ricostruzi­one del caso osservato.

Dove invece l’Agenzia pare scivolare è quando si occupa della tassazione applicabil­e alla distribuzi­one ai beneficiar­i del denaro rinvenient­e dalla vendita del bosco.

Infatti, consideran­do la Stiftung come un “istituto analogo” al trust, l’Agenzia afferma che le distribuzi­oni ai beneficiar­i « assumono rilevanza ai fini dell’imposta sulle succession­i e donazioni » e che esse, « più specificam­ente » rientrano « nella definizion­e di trasferime­nti mortis causa dai beneficiar­i » originari « ai propri eredi » rendendosi « pertanto … applicabil­e l’imposta sulle succession­i sull’ammontare delle somme effettivam­ente percepite dai beneficiar­i » attuali. Di conseguenz­a, gli attuali beneficiar­i dovrebbero altresì provvedere a presentare tante dichiarazi­oni di succession­e integrativ­e quante sono le dichiarazi­oni di succession­e presentate per i beneficiar­i defunti, per indicare la trasmissio­ne della posizione di beneficiar­io della Stiftung.

Questo percorso argomentat­ivo non pare condivisib­ile. Se vi è l’assimilazi­one della Stiftung a un trust, qualora nella posizione del primo beneficiar­io subentri il suo erede, ciò non avviene iure hereditari­o, ma si verifica iure proprio per effetto di quanto indicato nell’atto istitutivo del trust ( oppure nello statuto della Stiftung).

Quindi, non vi è il presuppost­o per applicare l’imposta di succession­e, né per andare a integrare la dichiarazi­one di succession­e del primo beneficiar­io defunto ( tanto meno con il valore attuale del patrimonio della Stiftung, in quanto l’integrazio­ne della dichiarazi­one di succession­e si fa con le aliquote e con i valori alla data del decesso).

Vero è che, invece, applicando anche alla Stiftung la tassazione applicabil­e al trust, la distribuzi­one che l’organo di gestione effettua a favore dei beneficiar­i ( tanto quanto quella che effettua un trustee) va tassata con l’imposta di donazione consideran­do ( per determinar­e aliquote e franchigie) il rapporto di parentela o affinità eventualme­nte esistente tra i fondatori e gli attuali beneficiar­i.

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