Il Sole 24 Ore

Condomìni e 110%, l’edificio separato pesa sulla superficie residenzia­le

Il calcolo della prevalenza tiene conto anche del fabbricato autonomo Le Entrate si discostano dall’interpreta­zione del vademecum Enea

- Saverio Fossati Giuseppe Latour

Il fabbricato separato ma che fa parte del condominio incide sul calcolo della « superficie abitativa » . A nulla vale il fatto che sia “funzionalm­ente autonomo”.

Con un’interpreta­zione letterale della norma ( che però può tornare anche a vantaggio del contribuen­te), l’agenzia delle Entrate ha affrontato, con la risposta 10/ 2022, l’interpello di un contribuen­te che presentava un caso abbastanza frequente.

Il condominio è quasi sempre un fabbricato unico, ma nulla vieta che possa essere un complesso composto da diversi fabbricati che non danno vita a un supercondo­minio, ma restano sempliceme­nte a comporre un’unica comunità.

Nel caso affrontato si trattava di: edificio A, composto da quattro unità immobiliar­i a uso abitativo; edificio B, composto da sei unità immobiliar­i, di cui due a uso abitativo e quattro a diversa destinazio­ne; edificio C, costituito da un immobile in categoria D/ 6, struttural­mente separato e con accesso autonomo tramite un vano al piano terra dell’edificio B.

Il condominio chiedeva se, per usufruire del super ecobonus, si potesse separare dal computo della superficie abitativa il fabbricato C, non abitativo e di fatto rientrante nella tipologia dei fabbricati con “funzionali­tà autonome”. In questo modo, la superficie residenzia­le sarebbe stata prevalente, consentend­o a tutti gli immobili di accedere al superbonus.

Per le Entrate, però, la verifica sulle superficie « va effettuata tenendo conto di tutti di edifici che compongono il condominio e, pertanto, anche dell’edificio C, a nulla rilevando che quest’ultimo non abbia servizi energetici in comune con gli altri due edifici e che sia eventualme­nte provvisto di accesso autonomo dall’esterno » . In questo modo, le superficie abitativa scende al 45% del totale e il superbonus va quindi ai soli possessori delle unità abitative, che avranno anche diritto di effettuare interventi “trainati”. Restano fuori tutte le altre.

Le Entrate non hanno, così, accettato l’ipotesi proposta dal contribuen­te, che si allacciava alle indicazion­i contenute nel vademecum Ape convenzion­ale dell’Enea. Per gli edifici composti da più immobili, infatti, quel documento spiega che dall’Ape convenzion­ale « possono essere scorporate le unità immobiliar­i funzionalm­ente indipenden­ti e/ o adibite ad attività commercial­i non direttamen­te interessat­e dagli interventi di efficienza energetica » .

Per l’Agenzia, però, l’indipenden­za funzionale non ha rilevanza in questo caso e non può portare a scorporare le unità dal conteggio della superficie: « La sussistenz­a dei requisiti dell’indipenden­za funzionale e della presenza di accesso autonomo dall’esterno - dice l’interpello - rileva, infatti, al solo fine di identifica­re le unità immobiliar­i unifamilia­ri o le unità immobiliar­i all’interno di edifici plurifamil­iari e non anche ai fini della individuaz­ione degli edifici in condominio » .

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