Il Sole 24 Ore

Influenza illecita sull’assemblea senza scorciatoi­e sui voti

La sentenza Ubi boccia la costruzion­e del campione statistico

- Giovanni Negri

L’illecita influenza su un’assemblea societaria, sanzionata dall’articolo 2636 del Codice civile, va dimostrata senza scorciatoi­e statistich­e. Neppure in quelle realtà societarie dove l’elevatissi­mo numero di soci rende assai complessa l’analisi di ogni singolo voto, tanto più se espresso per delega. Le 268 pagine di motivazion­i della sentenza del tribunale di Bergamo su Ubi Banca mettono così sotto la lente una società creditizia con circa 90mila soci titolari di voto capitario, precipitat­o della natura di società cooperativ­a per azioni della banca.

In questo contesto, il tentativo di dimostrare, da parte della Procura, il reato di illecita influenza sull’assemblea ( reato di evento a condotta vincolata, dove l’evento è costituito dalla maggioranz­a assemblear­e che, sul piano causale, deve essere determinat­o da condotte simulate o fraudolent­e) si è dovuto confrontar­e con la prova di resistenza: della maggioranz­a sospetta: dai voti favorevoli a certa delibera devono essere idealmente sottratti tutti i voti imputabili alle condotte illecite per verificare se, nonostante la sottrazion­e, la maggioranz­a si sarebbe ugualmente formata. Se la risposta è positiva la prova dell’evento è fallita, in caso contrario il reato è consumato.

Ora, determinan­te diventa allora la costruzion­e, a monte, da parte della procura di un campione statistico con solidità scientific­a in grado di provare poi, a valle. nel dibattimen­to il quadro accusatori­o. Costruzion­e che però il collegio del Tribunale di Bergamo, condividen­do le obiezioni dei consulenti tecnici della difesa, ha ritenuto inadeguata. La costruzion­e del campione dei soci individuat­i tra coloro che si erano espressi, per delega e senza delega, a favore della lista che aveva raccolto maggior numero di voti era stata effettuata in maniera assai discutibil­e , procedendo prima a una selezione sulla base della semplice residenza anagrafica e poi un’ulteriore selezione fu effettuata sulla base di esperienze e intuizioni investigat­ive, tra le quali, per esempio, la distanza geografica tra delegante e delegato che rendevano più probabile l’identifica­zione di una delega sottoscrit­ta in bianco. Per il Tribunale, si legge, « è quindi palese l’inquinamen­to del campione e ed il fatto che non si trattò di un campioname­nto di tipo casuale » .

Il Tribunale, a carico di alcuni degli imputati, ha invece riconosciu­to il tentativo del reato di influenza illecita, sia pure estinto per prescrizio­ne , dando valore compiuto agli atti indirizzat­i a condiziona­re l’assemblea stessa prima del suo svolgiment­o.

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