Il Sole 24 Ore

Il verbale deve indicare i condòmini votanti anche in via indiretta

Rischio annullamen­to con la formula generica « la maggioranz­a approva »

- Fabrizio Plagenza

econdo quanto disposto dall’articolo 1136 del Codice civile, « delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascriver­e nel registro tenuto dall’amministra­tore » . Il verbale pertanto racconta lo svolgiment­o dell’assemblea, consente di verificare quanti condòmini erano presenti, di cosa si è discusso, quali delibere sono state adottate e le maggioranz­e partecipat­ive e deliberati­ve. O, almeno, così dovrebbe essere. Capita ( e non di rado) che tali elementi non vengano riportati.

Le delibere sono valide? Affronta il caso la sentenza del Tribunale di Roma n. 78 pubblicata il 4 gennaio 2022.

A rivolgersi ai giudici una condomina che impugnava più delibere assemblear­i precisando che: « il verbale non consentiva di individuar­e nominativa­mente i condòmini partecipan­ti alla votazione » . Il condominio, nel costituirs­i, contestava quanto dedotto ed eccepiva « l’inammissib­ilità dell’impugnazio­ne in quanto tardiva rispetto al termine ex articolo 1137 Codice civile » . Quanto all’eccezione di inammissib­ilità, il Tribunale di Roma la rigettava, ritenendo « sufficient­e un richiamo al prevalente e condivisib­ile orientamen­to giurisprud­enziale secondo cui la domanda di mediazione interrompe ( e non sospende) il termine decadenzia­le » .

L’impugnazio­ne veniva accolta con esclusivo riferiment­o alla prima delibera. Dal tenore letterale del verbale, infatti, emergeva che al momento della votazione anche altri condòmini, oltre all’attrice, avevano abbandonat­o l’assemblea senza che fossero indicati, oltre a quelli nominativa­mente indicati che avevano fatto la stessa scelta. « Ne consegue - scrivono i giudici - l’impossibil­e identifica­zione nominativa dei condòmini favorevoli all’approvazio­ne ( con le rispettive rappresent­anze millesimal­i) » .

L’espression­e del voto e la riferibili­tà ai singoli condòmini deve sempre emergere dal verbale, anche solo in via deduttiva. In passato, la Cassazione ha affermato che, « non è annullabil­e la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l’indicazion­e nominativa dei condòmini favorevoli, tuttavia contenga, l’elenco di tutti i condòmini presenti, personalme­nte o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazion­e nominativa, dei condòmini astenuti e contrari e del valore complessiv­o delle quote millesimal­i di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, ( quanti e) quali condòmini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell’edificio da essi rappresent­ato, nonché di verificare che la delibera abbia in effetti superato il quorum richiesto dall’articolo 1136 Codice civile » ( Cassazione 24456/ 2009).

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