Il Sole 24 Ore

Superbonus e villette, termine per il 30% spostato a settembre

Edifici unifamilia­ri. Il limite del 30 giugno viene prorogato di tre mesi e arrivano modalità semplifica­te per calcolare l’avanzament­o dei lavori

- Pagina a cura di Saverio Fossati Giuseppe Latour

Saranno tre mesi in più, fino al 30 settembre. Non per ultimare i pagamenti ma sempliceme­nte per eseguire i lavori e ( presumibil­mente) saldare almeno quel 30% del totale che, nella norma originaria, era previsto che venisse versato dai committent­i per le case unifamilia­ri e le unità autonome entro il 30 giugno 2022.

Con questo ennesimo correttivo, che dà finalmente seguito alle richieste che arrivano ormai da mesi da parte di imprese e profession­isti, viene inserito nel decreto Aiuti ( approvato ieri in Consiglio dei ministri), un nuovo meccanismo per allentare le briglie che il Governo ha cercato di mettere al superbonus, soprattutt­o nel timore che possa diventare l’occasione di frodi fiscali.

La proroga

Per arrivare al 30% ci sarà, allora, tempo fino al 30 settembre. Mentre il limite del 31 dicembre 2022 per ultimare lavori e pagamenti ( per i condomìni c’è un anno in più al 110% e poi, con aliquote minori, prima del 70% e poi del 65%, si arriva fino al 2025) resta, quindi, un termine invalicabi­le. Almeno per ora. Perché è probabile che la prossima legge di Bilancio ridiscuta nuovamente i termini del 110 per cento, magari aprendo a ulteriori rinvii.

La norma prevista nella bozza di decreeto legge, nell’ultima lettura disponibil­e, che « All’articolo 119, comma 8- bis, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazi­oni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per gli interventi effettuati su unità immobiliar­i dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessiv­o, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo » .

Le scadenze per i lavori di superbonus sugli edifici unifamilia­ri rimangono, quindi, due: la prima, però, slitta dal 30 giugno al 30 settembre e consiste nell’obbligo di pagare un Sal ed effettuare lavori pari ad almeno il 30 per cento. La seconda prevede la chiusura del cantiere entro il prossimo 31 dicembre per poter accedere al superbonus.

Il calcolo del 30%

Apparentem­ente, quello del 30% sembra un calcolo non difficile, da basarsi sui preventivi. Ma alcune parole aggiunte nell’ultima versione della norma rimettono sotto la lente il concetto di « intervento complessiv­o » . Andando nella direzione indicata dal Parlamento al Governo qualche settimana fa con un ordine del giorno.

Già in passato, infatti, le modalità di calcolo del limite del 30% sono state più volte oggetto di analisi e di pareri differenti, generando molta confusione: ad esempio, nell’ambito del superbonus viene conteggiat­o in maniera diversa il raggiungim­ento di questo 30% e il computo dei Sal per effettuare le cessioni.

L’obiettivo con il quale nasceva questa modifica era, allora, facilitare al massimo per i contribuen­ti il compito di raggiunger­e il limite del 30%, chiarendo in maniera definitiva che non tutte le lavorazion­i devono essere per forza separatame­nte computate nel conteggio: quindi, ad esempio, non il 30% di impianti, parti struttural­i, cappotto termico che magari accedono a bonus differenti.

Nel nuovo decreto Aiuti, allora, si parla di 30 per cento dell’intervento complessiv­o, senza più distinzion­i. Una nozione ampia, che include quindi tutte le lavorazion­i effettuate in cantiere.

Addirittur­a, precisa la norma, in questo computo « possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo » .

Potrebbero rientrare in questa definizion­e i lavori compresi nella Cilas, non direttamen­te qualificab­ili nell’ambito del 110% ma di fatto strettamen­te collegati e, per esempio, agevolabil­i al 50 per cento, come può accadere spesso con i lavori antisismic­i.

Accedere al superbonus, in questo modo, dovrebbe essere più semplice.

‘ Il tetto del 30 per cento andrà calcolato sull’intervento complessiv­o inclusi i lavori non agevolati

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