Il Sole 24 Ore

Percorso a ostacoli per compilare la comunicazi­one sugli aiuti

Il nodo degli « altri aiuti » che incidono sui calcoli e sul rispetto dei limiti Vanno considerat­i i plafond vigenti pro tempore con possibilit­à di sconfinare

- Giorgio Gavelli

Occorrono davvero molto tempo e tantissime informazio­ni per compilare correttame­nte la dichiarazi­one sostitutiv­a di atto notorio sui requisiti del temporary framework Ue secondo il modello e le istruzioni approvate unitamente al provvedime­nto direttoria­le dell’agenzia delle Entrate 143438/ 2022 del 27 aprile, con la conseguenz­a che la richiesta delle categorie profession­ali di prorogare sensibilme­nte il termine di scadenza attualment­e fissato al 30 giugno appare condivisib­ile. Al di là della scadenza, tuttavia, ciò che emerge dalla lettura delle istruzioni è che l’adempiment­o richiede una conoscenza della disciplina europea sugli aiuti comunitari e delle tantissime misure di aiuto previste in questi due anni di pandemia nel nostro Paese assolutame­nte non comune, tale da far sembrare ben poca cosa la dichiarazi­one dei redditi che nel 1992 venne definita « lunare » dall’allora Presidente della Repubblica Scalfaro.

Il problema è che, contrariam­ente alle ordinarie dichiarazi­oni e comunicazi­oni in campo fiscale, questa autodichia­razione – prevista dal decreto del ministero dell’Economia 11 dicembre 2021 in attuazione dell’articolo 1, commi da 13 a 15, del Dl 41/ 2021 – oltre a incidere potenzialm­ente sull’ammontare dei benefici da restituire ( spontaneam­ente o forzosamen­te), ha conseguenz­e anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazi­oni mendaci in base agli articoli 75 e 76 del Dpr 445/ 2000.

La semplice lettura dei tre interpelli sinora diffusi dalle Entrate su come considerar­e il solo bonus locazione di cui all’articolo 28 del Dl 34/ 2020 fa capire come gli ostacoli, per chi si accinge a compilare il modello, siano tanti e spinosi, con molte questioni ancora da chiarire.

Tanto premesso, per affrontare il “ginepraio”, pare opportuno mettere in fila i seguenti passaggi.

Il primo step è comprender­e chi è soggetto alla compilazio­ne. Si tratta degli « operatori economici » ( definizion­e utilizzata dalle istruzioni che sicurament­e comprende anche persone fisiche ed enti non commercial­i) che hanno beneficiat­o di una delle misure di aiuto previste dal cosiddetto « regime ombrello » di cui all’articolo 1 del decreto del ministero dell’Economia ( si veda l’elenco pubblicato sul Sole 24 Ore del 28 aprile) e che, contempora­neamente:

O non abbiano già indicato tutti gli aiuti di tale natura ricevuti in un modello di comunicazi­one/ istanza presentato ai fini della fruizione ( ad esempio contributo perequativ­o), senza aver successiva­mente fruito di altri aiuti monitorati;

O non abbiano fruito degli aiuti riconosciu­ti ai fini Imu ( ad esempio per effetto dell’articolo 117 del Dl 34/ 2020) senza aver mai compilato in passato il quadro C della dichiarazi­one;

O non siano nelle condizioni di allocare l’eccedenza rispetto al massimale di periodo a un altro periodo della medesima ione o ad altra Sezione ovvero non debbano dichiarare aiuti eccedenti da restituire/ trattenere.

A questi fini non ha alcun rilievo aver compilato gli appositi righi ( rispettiva­mente RS401 e 402 e IS201 e 202) presentand­o i modelli Redditi e Irap 2021, né i modelli dichiarati­vi Imu per i relativi aiuti.

Il secondo step è quello del monitoragg­io del massimale, suddiviso per sezione e per periodo di applicazio­ne. Qui entrano in gioco almeno quattro fattori di grande complessit­à: O l’individuaz­ione degli « altri aiuti ( compresi quelli non fiscali e non erariali) » rientranti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework e che, pur non essendo soggetti al monitoragg­io del « regime a ombrello » , incidono sui calcoli del rispetto dei limiti. Le istruzioni forniscono solo alcune esemplific­azioni non esaustive, limitate ad alcuni bonus fiscali, quali quello per il rafforzame­nto patrimonia­le ( articolo 26 del Dl 34/ 2020) e il bonus “tessile/ moda” sulle rimanenze ( articolo 48- bis del medesimo Dl);

O l’individuaz­ione del periodo di concession­e della misura agevolativ­a, consistent­e nella data di erogazione per i contributi a fondo perduto, in una data variabile ( a scelta del contribuen­te) tra più momenti definiti con riferiment­o ai crediti d’imposta e nella data di entrata in vigore della norma per altre agevolazio­ni ( la « tabella aiuti » allegata alle istruzioni costituisc­e un buon supporto per questa operazione); O la verifica della possibilit­à, in caso di eccedenza degli aiuti monitorati, di fruire del plafond disponibil­e per la stessa sezione in un successivo periodo ( Sezione 3.1) o in un’altra sezione ( Sezione 3.12), se in presenza dei prescritti requisiti;

O l’appartenen­za o meno all’ambito della « impresa unica » , in cui più realtà ( in virtù della relazione reciproca) soggiaccio­no allo stesso limite su tutti gli aiuti fruiti, anche se la comunicazi­one va compilata singolarme­nte.

Le categorie profession­ali hanno chiesto di prorogare la scadenza del 30 giugno C’è il rischio di conseguenz­e penali in caso di rilascio di dichiarazi­oni mendaci

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy