Percorso a ostacoli per compilare la comunicazione sugli aiuti
Il nodo degli « altri aiuti » che incidono sui calcoli e sul rispetto dei limiti Vanno considerati i plafond vigenti pro tempore con possibilità di sconfinare
Occorrono davvero molto tempo e tantissime informazioni per compilare correttamente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sui requisiti del temporary framework Ue secondo il modello e le istruzioni approvate unitamente al provvedimento direttoriale dell’agenzia delle Entrate 143438/ 2022 del 27 aprile, con la conseguenza che la richiesta delle categorie professionali di prorogare sensibilmente il termine di scadenza attualmente fissato al 30 giugno appare condivisibile. Al di là della scadenza, tuttavia, ciò che emerge dalla lettura delle istruzioni è che l’adempimento richiede una conoscenza della disciplina europea sugli aiuti comunitari e delle tantissime misure di aiuto previste in questi due anni di pandemia nel nostro Paese assolutamente non comune, tale da far sembrare ben poca cosa la dichiarazione dei redditi che nel 1992 venne definita « lunare » dall’allora Presidente della Repubblica Scalfaro.
Il problema è che, contrariamente alle ordinarie dichiarazioni e comunicazioni in campo fiscale, questa autodichiarazione – prevista dal decreto del ministero dell’Economia 11 dicembre 2021 in attuazione dell’articolo 1, commi da 13 a 15, del Dl 41/ 2021 – oltre a incidere potenzialmente sull’ammontare dei benefici da restituire ( spontaneamente o forzosamente), ha conseguenze anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci in base agli articoli 75 e 76 del Dpr 445/ 2000.
La semplice lettura dei tre interpelli sinora diffusi dalle Entrate su come considerare il solo bonus locazione di cui all’articolo 28 del Dl 34/ 2020 fa capire come gli ostacoli, per chi si accinge a compilare il modello, siano tanti e spinosi, con molte questioni ancora da chiarire.
Tanto premesso, per affrontare il “ginepraio”, pare opportuno mettere in fila i seguenti passaggi.
Il primo step è comprendere chi è soggetto alla compilazione. Si tratta degli « operatori economici » ( definizione utilizzata dalle istruzioni che sicuramente comprende anche persone fisiche ed enti non commerciali) che hanno beneficiato di una delle misure di aiuto previste dal cosiddetto « regime ombrello » di cui all’articolo 1 del decreto del ministero dell’Economia ( si veda l’elenco pubblicato sul Sole 24 Ore del 28 aprile) e che, contemporaneamente:
O non abbiano già indicato tutti gli aiuti di tale natura ricevuti in un modello di comunicazione/ istanza presentato ai fini della fruizione ( ad esempio contributo perequativo), senza aver successivamente fruito di altri aiuti monitorati;
O non abbiano fruito degli aiuti riconosciuti ai fini Imu ( ad esempio per effetto dell’articolo 117 del Dl 34/ 2020) senza aver mai compilato in passato il quadro C della dichiarazione;
O non siano nelle condizioni di allocare l’eccedenza rispetto al massimale di periodo a un altro periodo della medesima ione o ad altra Sezione ovvero non debbano dichiarare aiuti eccedenti da restituire/ trattenere.
A questi fini non ha alcun rilievo aver compilato gli appositi righi ( rispettivamente RS401 e 402 e IS201 e 202) presentando i modelli Redditi e Irap 2021, né i modelli dichiarativi Imu per i relativi aiuti.
Il secondo step è quello del monitoraggio del massimale, suddiviso per sezione e per periodo di applicazione. Qui entrano in gioco almeno quattro fattori di grande complessità: O l’individuazione degli « altri aiuti ( compresi quelli non fiscali e non erariali) » rientranti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework e che, pur non essendo soggetti al monitoraggio del « regime a ombrello » , incidono sui calcoli del rispetto dei limiti. Le istruzioni forniscono solo alcune esemplificazioni non esaustive, limitate ad alcuni bonus fiscali, quali quello per il rafforzamento patrimoniale ( articolo 26 del Dl 34/ 2020) e il bonus “tessile/ moda” sulle rimanenze ( articolo 48- bis del medesimo Dl);
O l’individuazione del periodo di concessione della misura agevolativa, consistente nella data di erogazione per i contributi a fondo perduto, in una data variabile ( a scelta del contribuente) tra più momenti definiti con riferimento ai crediti d’imposta e nella data di entrata in vigore della norma per altre agevolazioni ( la « tabella aiuti » allegata alle istruzioni costituisce un buon supporto per questa operazione); O la verifica della possibilità, in caso di eccedenza degli aiuti monitorati, di fruire del plafond disponibile per la stessa sezione in un successivo periodo ( Sezione 3.1) o in un’altra sezione ( Sezione 3.12), se in presenza dei prescritti requisiti;
O l’appartenenza o meno all’ambito della « impresa unica » , in cui più realtà ( in virtù della relazione reciproca) soggiacciono allo stesso limite su tutti gli aiuti fruiti, anche se la comunicazione va compilata singolarmente.
Le categorie professionali hanno chiesto di prorogare la scadenza del 30 giugno C’è il rischio di conseguenze penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci