Il Sole 24 Ore

Forfettari, l’e- fattura cambia anche la nota di variazione

- Adempiment­i

Con il Dl 36/ 2022 diventa operativo l’obbligo da luglio Esonero fino a 25mila euro

Viaggiano tramite Sdi le correzioni dei documenti cartacei emessi fino a giugno Matteo Balzanelli Massimo Sirri

Con una norma abrogativa a doppia decorrenza, l’articolo 18 del decreto 36/ 2022 ( in « Gazzetta Ufficiale » 100 del 30 aprile) elimina gli esoneri dall’obbligo di fattura elettronic­a per forfettari, soggetti in regime di vantaggio e associazio­ni in regime legge 398/ 1991 con proventi commercial­i non superiori a 65 mila euro. Gli operatori interessat­i sono coloro che, nell’anno precedente ( 2021), hanno conseguito/ incassato ricavi/ compensi, ragguaglia­ti ad anno, superiori a 25 mila euro.

Per tali soggetti, l’obbligo decorre per le operazioni effettuate ( in senso Iva) dal 1° luglio 2022 e coinvolge anche le note di variazione. Mutuando le indicazion­i della Faq 20/ 2018, dovrebbe inoltre essere elettronic­a anche la nota di variazione emessa dopo il 1° luglio per un’operazione precedente a tale data e fatturata analogicam­ente. Per tutti gli altri operatori, la partenza è fissata al 1° gennaio 2024. Restano invariati i termini per l’emissione dell’e- fattura che potrà essere immediata o differita.

Per le cessioni/ prestazion­i del terzo trimestre 2022 ( da luglio a settembre), non sono però dovute le sanzioni dell’articolo 6, comma 2, Dlgs 471/ 97 ossia quelle per violazioni relative a operazioni senza applicazio­ne dell’imposta ( dal 5 al 10 per cento dell’imponibile o in misura fissa, da 250 a 2 mila euro se la violazione non rileva a fini reddituali), qualora la fattura elettronic­a sia emessa entro la fine del mese successivo a quello d’effettuazi­one dell’operazione. In caso di ravvedimen­to operoso, è ipotizzabi­le che il termine per il calcolo della riduzione vada comunque computato a partire dalla data in cui l’adempiment­o avrebbe dovuto essere eseguito, posto che la norma non sposta i termini di fatturazio­ne, ma dispone solo una temporanea disapplica­zione delle sanzioni. In ogni caso, si ripete, tale moratoria concerne solo le operazioni senza Iva e non quelle con addebito dell’imposta ( per esempio, eseguite da un’associazio­ne sportiva in regime speciale). In quest’ipotesi, la violazione non beneficia dunque di alcuna esimente.

Come regola generale, si rammenta infine che l’obbligo della fattura elettronic­a non sussiste per le operazioni nei confronti di soggetti stabiliti all’estero ( in altri Stati Ue o in paesi extraUe), ancorché dotati di partita Iva nazionale ( identifica­zione diretta o rappresent­ante fiscale). Anche per i forfettari, così come per gli altri soggetti che non beneficera­nno più dell’esonero dall’e- fattura, diverrà tuttavia necessaria la comunicazi­one delle operazioni transfront­aliere attive e passive ( esterometr­o), da eseguirsi, per le operazioni dal primo luglio in avanti, utilizzand­o il formato . xml della fattura. Chi decide di emettere l’e- fattura per un’operazione nei confronti di un non residente, dovrà tuttavia tener conto del termine di presentazi­one dell’esterometr­o, dato che la moratoria per le sanzioni riguarda solo l’emissione “tardiva” della fattura e non l’adempiment­o comunicati­vo.

Il passaggio al formato elettronic­o con collegata conservazi­one del documento nella stessa modalità, non impone però alcun cambio di numerazion­e dei documenti né la tenuta di registri sezionali ( Faq 33/ 2018).

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