Il Sole 24 Ore

Perdite su crediti, deduzione 2022 spalmata in quattro anni

Confermato il rinvio della quota del 12% per banche e assicurazi­oni

- Alessandro Germani Franco Roscini Vitali

Il testo del Dl Bollette ( Dl 17/ 2022 convertito dalla legge 34/ 2022) conferma il rinvio della deduzione della quota del 12% delle svalutazio­ni e perdite su crediti per banche e assicurazi­oni dal 2021 al 2022, prevedendo che venga spalmata nei quattro anni successivi dal 2023 al 2026 ( si veda il Sole 24 Ore del 2 aprile 2022). In questo modo, evitando di agire sulla quota in deduzione nel periodo d’imposta 2021, che sarebbe stata rinviata ai successivi quattro periodi d’imposta ( dal 2022 al 2025), non si generano effetti in relazione ai bilanci di soggetti per i quali alla data di entrata in vigore del Dl 17/ 2022 i relativi organi amministra­tivi avevano già approvato la bozza di bilancio. Evitando così effetti fiscalment­e peggiorati­vi che i bilanci non avrebbero potuto accogliere, in quanto già in uno stadio di predisposi­zione avanzato.

Tutto ciò ha necessaria­mente un costo, perché evidenteme­nte serve al bilancio dello Stato quel differimen­to inizialmen­te ipotizzato con questa manovra, motivo per cui si raggiunge il medesimo risultato anticipand­o poco più della metà della deduzione relativa al 2026. La deducibili­tà in 4 anni opera in sede di saldo e non di acconto. Vediamo in particolar­e l’incrocio normativo.

Ricordiamo che la deduzione delle svalutazio­ni e delle perdite su crediti per le banche e le compagnie assicurati­ve a partire dal 2015 è consentita integralme­nte nell’esercizio in cui si contabiliz­zano i relativi effetti a conto economico. Ciò semplifica enormement­e la gestione per quella che è l’attività “core” di questi soggetti, ovvero l’erogazione dei prestiti per la banca e l’emissione delle polizze per l’assicurazi­one. Chiarament­e il concetto riguarda solo i crediti verso la clientela di entrambe, clientela che per le compagnie è rappresent­ata dagli assicurati.

Da queste regole, che determinan­o una deducibili­tà immediata sia ai fini Ires sia Irap, sono esclusi i crediti di altra natura. Il cambio di impostazio­ne del 2015 ha generato evidenteme­nte un immediato minor gettito da parte di questi contribuen­ti, con la necessità di rinviare nel tempo alcune deduzioni relative al passato, quando la deducibili­tà era in cinque anni.

Va detto poi che le continue modifiche di queste deduzioni, volte a rinviarle per alleviare l’effetto sulle casse dello Stato, non rende di per sé semplice la gestione di tali poste. Anche perché le stesse, per loro natura necessaria­mente temporanee, comportano anche lo stanziamen­to all’origine delle imposte anticipate, che si riversano via via che le deduzioni sono riconosciu­te in dichiarazi­one dei redditi.

In questo ambito l’articolo 42, comma 1, del Dl 17/ 2022 ha previsto che la quota – relativa alle svalutazio­ni e alle perdite su crediti – pari al 12% che sarebbe stata oggetto di deduzione ( sia Ires che Irap) nel 2022 sia rinviata in quattro quote costanti, da dedursi dal 2023 al 2026. In ciò sta la modifica apportata nell’iter di conversion­e del decreto, che in origine colpiva la deduzione del 2021 rinviandol­a ai successivi quattro periodi d’imposta ( dal 2022 al 2025). Ma così facendo andava a toccare i bilanci che erano già stati approntati a fine febbraio da banche e assicurazi­oni. Da notare poi che l’anno prossimo la deduzione del 12% slitterà, ma non anche quella del 3% prevista dall’articolo 1, comma 712, della legge 160/ 2019 che resta invece deducibile.

Il rinvio degli effetti sulla quota del 2022 necessaria­mente richiede, come contraltar­e, una copertura finanziari­a. Che è quanto previsto dai commi 1- bis e 1- ter introdotti nell’iter di conversion­e del decreto legge. In particolar­e, il comma 1- bis modifica il comma 1056 della legge 145/ 2018, per cui la quota del 10% da rinviare ai fini Ires e Irap al 2026 viene anticipata al 31 dicembre 2022 per il 53%, mentre per la restante parte ( 47%) rimane al 2026.

Di complessa lettura la norma degli acconti. A tale riguardo, il comma 1- ter, come chiarito dalla relazione illustrati­va all’emendament­o, ha previsto che:

per il periodo d’imposta 2022 si tiene conto dei differimen­ti originaria­mente stabiliti dall’articolo 16 del Dl 83/ 2015 ai fini Ires e Irap ( senza quindi la possibilit­à di dedurre la quota del 12% per il 2021) ma non dell’anticipazi­one al 53% del comma 1- bis ( se si applica il criterio previsiona­le);

per periodi d’imposta 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto né del comma 1- bis né tantomeno dei nuovi differimen­ti del comma 1, in pratica le modifiche influenzan­o solo la determinaz­ione del saldo Ires e Irap dovuto per ciascun periodo d’imposta.

La quota del 10% da rinviare ai fini Ires e Irap al 2026 viene anticipata per il 53% al 31 dicembre 2022

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