Il Sole 24 Ore

La Comunicazi­one all’Enea si estende ai bonus casa e mobili

- Luca De Stefani

La Comunicazi­one « semplifica­ta » all’Enea, introdotta nel 2018 e oggi richiesta solo per il « bonus elettrodom­estici » e per gli interventi del « bonus casa » , che « comportano » il « risparmio energetico e/ o l’utilizzo delle fonti rinnovabil­i di energia » ( strutture edilizie, infissi, impianti tecnologic­i, compresi fotovoltai­co, accumulo e building automation), potrebbe essere estesa anche agli interventi agevolati con il sismabonus ( ordinario o super), all’acquisto dei mobili e a tutti gli interventi agevolati con il bonus casa dell’articolo 16- bis del Tuir, che non incidono sul risparmio energetico. È stato infatti pubblicato il 30 aprile 2022 nella Gazzetta Ufficiale 100 il decreto 30 aprile 2022, n. 36, contenente le « Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ( Pnrr) » , che all’articolo 24 ha modificato l’articolo 16, comma 2- bis, del Dl 63/ 2013.

Nuovo scopo: Pnrr

Ora il nuovo articolo 16, comma 2bis, del Dl 63/ 2013, in vigore dal 1° maggio 2022, prevede che la nuova Comunicazi­one all’Enea debba « garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza » , nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimen­to 2.1 « Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici » , pertanto dovrebbe essere estesa anche agli interventi agevolati con il super sismabonus del 110%, oltre che agli interventi di eliminazio­ne delle barriere architetto­niche, se trainati al 110% dal super sismabonus.

Il monitoragg­io

Inoltre, consideran­do che lo scopo di questa Comunicazi­one non sarà più solo il « monitoragg­io e la valutazion­e del risparmio energetico conseguito » , ma sarà il più generale « monitoragg­io degli interventi » dell’articolo 16 del Dl 63/ 2013, dovrebbe comprender­e anche tutti gli interventi di cui all’articolo 16, che non incidono sul risparmio energetico, come per esempio:

gli interventi agevolati con il sisma bonus ordinario;

l’acquisto dei mobili; tutti gli interventi agevolati con il bonus casa dell’articolo 16- bis del Tuir, che non incidono sul risparmio energetico.

La conferma dell’estensione della Comunicazi­one anche al sismabonus arriva anche dalla rubrica dell’articolo 24 del Dl 36/ 2022, che ha modificato l’articolo 16, comma 2- bis, Dl 63/ 2013: « Potenziame­nto del sistema di monitoragg­io dell’efficienta­mento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell’Enea » .

Decorrenza

La norma non specifica da quando queste informazio­ni dovranno essere inviate all’Enea, ma va ricordato che nel 2018 la Comunicazi­one « semplifica­ta » all’Enea dei dati del « bonus casa » e del « bonus elettrodom­estici » , introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera b), n. 4), della legge di bilancio 2018, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, ha interessat­o tutti gli interventi che sono terminati da questa data in poi. Per analogia, quindi, la nuova Comunicazi­one potrebbe interessar­e tutti gli interventi che sono terminati dal 1° maggio 2022 ( data di entrata in vigore del Dl 36/ 2022) in poi.

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