Il Sole 24 Ore

Nuove linee guida per il controllo dell’End of waste

Il recupero dei rifiuti per i quali mancano norme Ue o decreti nazionali

- Paola Ficco

Sono state pubblicate il 22 aprile sul sito dell’Snpa ( Sistema nazionale protezione ambientale) le linee guida 41/ 2022 per i controlli a campione che l’Ispra e le Arpa devono condurre sulle autorizzaz­ioni per l’End of waste, concesse “caso per caso” dalle Regioni o dalle Province, in base all’articolo 184ter, Dlgs 152/ 2006 (“Codice ambientale”). Si tratta delle autorizzaz­ioni concesse per il recupero di quei rifiuti per i quali non ci sono norme Ue o decreti nazionali.

Le linee guida sono state approvate dal Consiglio nazionale Snpa con delibera 23 febbraio 2022, n. 156 e aggiornano le linee guida 23/ 2020. Il documento si è reso necessario in ragione di due modifiche normative che, introdotte dal Dl 77/ 2021 ( legge 108/ 2021) hanno cambiato l’assetto del sistema autorizzat­orio e di controllo.

Sul versante delle autorizzaz­ioni, la modifica ha inciso sul comma 3 dell’articolo 184- ter, Dlgs 152/ 2006 inserendo nella procedura di rilascio delle autorizzaz­ioni ( articoli 208, 209, 211 e Aia) un preventivo « parere obbligator­io e vincolante » di Ispra o di Arpa territoria­lmente competente.

Sul fronte del controllo il Dl 77/ 2021 ha snellito la procedura ex lege 128/ 2019 la quale vedeva la valutazion­e del ministero della Transizion­e ecologica sugli esiti del controllo svolto da Ispra o da Arpa. Infatti, l’iter del controllo ministeria­le dopo il controllo svolto da Ispra/ Arpa è stato abrogato.

Tali modifiche hanno reso necessario l’intervento e ne è derivato un prodotto aggiornato il quale opportunam­ente ricorda che il parere « obbligator­io e vincolante non è previsto » ove siano stati emanati regolament­i comunitari o decreti ministeria­li per la cessazione della qualifica di rifiuto ( il parere è sempre di Ispra in caso di Aia).

La linea guida precisa che « Nella predisposi­zione del parere vincolante è necessario tenere in consideraz­ione, … anche quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 184- ter, che individua i criteri dettagliat­i sulla base dei quali devono essere rilasciate le autorizzaz­ioni » . Tali criteri sono: 1materiali 1 materiali di rifiuto in entrata ammissibil­i per l’operazione di recupero;

2 processi e tecniche di trattament­o consentiti;

3criteri 3 criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabil­i, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

4 requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonito­raggio e l’accreditam­ento, se del caso;

5 un requisito relativo alla dichiarazi­one di conformità.

Anche questa versione delle linee guida fornisce una sintesi degli aspetti da analizzare in fase di istruttori­a per il parere tecnico End of waste ed elementi minimi da includervi. Inoltre, precisa che il parere Arpa valuta solo gli aspetti ambientali e non anche quelli sulla salute legati all’utilizzo della sostanza o dell’oggetto End of waste.

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