Il Sole 24 Ore

Deliberazi­oni civili da revocare anche se la prescrizio­ne è in appello

- Giovanni Negri © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

Non conta la valutazion­e del giudice di secondo grado di natura discrezion­ale

Frequenti i casi di revisione del giudizio per effetto della recidiva

Vanno revocate le deliberazi­oni civili assunte dal giudice penale di primo grado quando, in appello, è riconosciu­ta l’avvenuta prescrizio­ne del reato maturata prima del giudizio.

Questa la conclusion­e delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione contenuta per ora in un’informazio­ne provvisori­a.

Esito che vale sia nel caso della semplice constatazi­one dell’errore compiuto dal giudice di primo grado sia nel caso di valutazion­i diverse.

La Cassazione, come testimonia­to dall’ordinanza di rinvio ( la n. 3947 del 2022), riconosce che sono tutt’altro che rari i casi in cui il giudice di appello, in accoglimen­to di uno dei motivi di impugnazio­ne, esclusa l’applicazio­ne della recidiva per esempio, rileva che il reato è estinto per prescrizio­ne e che la causa di estinzione, proprio per effetto dell’esclusione, era maturata prima della pronuncia di primo grado.

Situazione nella quale, in presenza della parte civile, si pone la questione della revoca o meno delle deliberazi­oni assunte in sede civile.

È evidente poi che la risposta alla questione ha molto a che vedere con i poteri del giudice dell’impugnazio­ne chiamato a decidere sull’azione civile, quando si è verificata una causa di estinzione del reato.

Caso sul quale, ricorda l’ordinanza, si è di recente espressa anche la Corte costituzio­nale con un verdetto di infondatez­za della questione di legittimit­à posta sull’articolo 578 del Codice di procedura penale ( la sentenza è la n. 182 del 2021).

La Consulta ha così deciso che il giudice dell’impugnazio­ne penale « non è chiamato a verificare se sia integrata la fattispeci­e penale tipica contemplat­a dalla norma incriminat­rice, in cui iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispeci­e civilistic­a dell’illecito aquiliano ( articolo 2043 del Codice civile » .

In ogni caso, anche se ovviamente faranno chiarezza le motivazion­i una volta depositate, è verosimile che le Sezioni unite abbiano dato seguito all’ultima sentenza della Cassazione in materia, la n. 27393 del 2018, con la quale sono stati dichiarati inammissib­ili i ricorsi delle parti civili con i quali si lamentava il riconoscim­ento da parte della Corte d’appello delle circostanz­e attenuanti, ritenute prevalenti sull’aggravante, elemento che aveva avuto come conseguenz­a, nel caso di reato di crollo colposo di un edificio, la dichiarazi­one di avvenuta prescrizio­ne con la revoca anche delle statuizion­i civili.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy