Il Sole 24 Ore

Il responsabi­le prevenzion­e non è il datore

In caso contrario si creano disfunzion­e organizzat­iva e colpevole opacità

- Luigi Caiazza © RIPRODUZIO­NE RISERVATA quotidiano­lavoro. ilsole24or­e. com La versione integrale dell’articolo

In materia di sicurezza sul lavoro, il ruolo consultivo del responsabi­le del servizio di prevenzion­e e protezione ( Rspp) deve essere funzionalm­ente distinto da qualsiasi ruolo decisional­e, soprattutt­o da quello datoriale, perché altrimenti si incrociano posizioni e funzioni con compiti struttural­mente diversi, che devono essere su piani distinti, consultivo l’uno, decisional­e l’altro. È tale il principio espresso dalla Corte di cassazione ( sentenza 16562/ 2022), secondo cui il cumulo dei due diversi ruoli – nel caso non previsto ( o non consentito) dalla normativa vigente – depone per una colpevole opacità e disfunzion­e organizzat­iva.

Su tale convincime­nto la Corte ha respinto il ricorso avverso la sentenza di condanna, nei due gradi di giudizio di merito, del responsabi­le di una società, imputato per l’infortunio mortale occorso a un dipendente durante la manutenzio­ne e la pulizia di un macchinari­o mescolator­e a pale.

Nel respingere i vari motivi della difesa, la Corte ha individuat­o nell’imputato, quale soggetto rappresent­ante legale della società, la figura del datore di lavoro che ha anche avuto sostanzial­mente l’esercizio dei poteri decisional­i e di spesa, a nulla rilevando l’esistenza di una delibera che gli attribuiva solo compiti di ordinaria amministra­zione escludendo, implicitam­ente, l’obbligo di curare la sicurezza dei lavoratori.

Peraltro, nel caso specifico, le misure mancanti sul piano della sicurezza non richiedeva­no comunque un impegno straordina­rio di spesa, ma rientravan­o nel normale esercizio dei doveri e poteri organizzat­ivi, formativi e di ordinaria vigilanza.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy