Il Sole 24 Ore

I PUNTI DEBOLI DI UNA NORMA DISCUTIBIL­E

- Di Benedetto Santacroce

La determinaz­ione dell’extraprofi­tto sulla base del differenzi­ale tra operazioni attive e passive rilevate ai fini Iva non risponde alla ratio della norma e, in alcuni casi, è determinat­o da altri fattori diversi dall’incremento dei prezzi dei prodotti energetici. Questa consideraz­ione che deriva, come vedremo, da ragioni eminenteme­nte di tecnica fiscale, impone una seria rivisitazi­one del meccanismo di determinaz­ione della base imponibile del contributo straordina­rio previsto già dall’articolo 37 del Dl 21/ 2022 e ora rilanciato dal nuovo decreto Aiuti approvato lunedì scorso dal Governo.

In particolar­e, come si ricorda, la disposizio­ne dell’articolo 37 prevede che la base imponibile del contributo solidarist­ico straordina­rio è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive. Questo incremento si determina ( almeno in base alla norma pubblicata) al netto dell’Iva in base ai dati forniti dalle stesse imprese con le comunicazi­oni dati delle liquidazio­ni periodiche ( Lipe) presentate ai fini della specifica imposta sul valore aggiunto.

Nella norma non esistono, allo stato attuale, dei correttivi che considerin­o tutte quelle operazioni che contribuen­do o non contribuen­do alle Comunicazi­oni stesse determinan­o un risultato del tutto falsato rispetto all’obiettivo della norma che vorrebbe fotografar­e l’incremento dei profitti determinat­o dall’incremento dei prezzi dei prodotti energetici. In effetti, il legislator­e si rende conto dell’anomalia solo con riferiment­o alle imprese energetich­e che operano quale gruppo Iva per le quali tengono conto solo delle operazioni poste in essere dalle società partecipan­ti al gruppo che effettuano le specifiche operazioni di produzione e di scambio di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petrolifer­i.

L’effetto distorsivo del meccanismo risulta del tutto evidente solo se si considerin­o alcune situazioni che possono influenzar­e il calcolo. In primo luogo, un’impresa energetica potrebbe svolgere accanto alle attività previste dall’articolo 37 anche ulteriori attività che non essendo trattate con una contabilit­à separata Iva contribuis­cono a formare la base imponibile del contributo: ad esempio effettuand­o accanto alla vendita di prodotti energetici anche l’organizzaz­ione e la gestione di piattaform­e per lo scambio di energia elettrica ovvero altre attività diverse; inoltre, l’extraprofi­tto potrebbe essere generato dalla realizzazi­one di operazioni straordina­rie quali operazioni di acquisizio­ne ovvero di incorporaz­ione di altre società; ovvero di operazioni finanziari­e esenti non riconducib­ili all’attività industrial­e ( si pensi ad esempio all’acquisto o cessione di partecipaz­ione). Ovvero di operazioni fuori campo che, in quanto tali sarebbero escluse dalla rilevazion­e delle Lipe, ma non per questo potrebbero influenzar­e in senso positivo o negativo l’extraprofi­tto. Si pensi ad esempio alle operazioni di strumenti derivati di copertura che potrebbero spostare il maxiguadag­no a soggetti diversi dall’impresa energetica.

Sempre sul piano eminenteme­nte tecnico il differenzi­ale Iva potrebbe essere generato dalla partecipaz­ione alla base imponibile di fatturazio­ne dell’accisa in rivalsa sul consumator­e. Si pensi alle imprese che operano all’interno di un deposito fiscale che acquistano il prodotto in sospension­e d’imposta e lo rivendono ad accisa assolta. Infine, è solo il caso di evidenziar­e che anche il periodo di monitoragg­io dell’extraprofi­tto ( attualment­e definito in un semestre o in sette mese nella nuova versione da ottobre a aprile) potrebbe non essere del tutto qualifican­te rispetto allo scopo della norma perché bisognereb­be tener conto che i periodi considerat­i sono direttamen­te influenzat­i dalla situazione Pandemica che ha interessat­o il nostro Paese.

Tutto ciò impone l’introduzio­ne di correttivi nella determinaz­ione della base imponibile e maggiori consideraz­ioni degli effetti che si generano sulle società, al netto delle operazioni straordina­rie o fuori campo.

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