Il Sole 24 Ore

Il giudice competente sull’emissione decide sull’utilizzo delle false fatture

Se i reati sono di pari gravità la competenza segue quello commesso per primo Non è necessario che gli illeciti siano attribuiti agli stessi autori

- Laura Ambrosi Antonio Iorio

Nei reati di falsa fatturazio­ne, è competente il tribunale del luogo in cui sono stati accertati ed emessi i documenti falsi e ciò anche nel giudizio relativo al successivo delitto di dichiarazi­one fraudolent­a con utilizzo delle medesime fatture. Si determina infatti una connession­e tra i due illeciti, di pari gravità, che comporta la competenza del tribunale riferito al delitto temporalme­nte commesso per primo. A confermare questo principio è la Cassazione, sezione I penale, con la sentenza n. 17174 depositata ieri.

La vicenda trae origine dalla contestazi­one nei confronti di numerosi soggetti di alcuni reati tributari, tra cui l’emissione di fatture false ( articolo 8 del Dlgs 74/ 2000) e la dichiarazi­one fraudolent­a con utilizzo di tali fatture ( articolo 2 del Dlgs 74/ 2000). Il primo Tribunale intervenut­o nella vicenda – competente rispetto alla sede legale di chi aveva emesso i falsi documenti – rilevava la propria incompeten­za per i reati commessi dagli utilizzato­ri delle fatture. Il Tribunale che aveva ricevuto gli atti sollevava conflitto di competenza: evidenziav­a una oggettiva connession­e tra il delitto di emissione e l’utilizzo in dichiarazi­one delle fatture false che avrebbe determinat­o la competenza dei giudici che in precedenza si erano a loro volta dichiarati incompeten­ti.

Secondo le Sezioni Unite ( sentenza 53390/ 17), per la configurab­ilità della connession­e ( Cpp , articolo 12, lettera c) e della sua idoneità a determinar­e uno spostament­o di competenza per territorio, non è richiesta la sussistenz­a di identità tra autori del reato « fine » ( chi ha utilizzato le fatture false evadendo le imposte) e quelli del reato « mezzo » ( chi ha emesso le fatture). Occorre solo accertare che i responsabi­li del delitto « mezzo » siano consapevol­i della finalità della propria condotta.

L’articolo 16 del Cpp prevede che la competenza per territorio per i procedimen­ti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, appartiene a quello del reato più grave e, in caso di pari gravità, al tribunale del primo reato. I reati di emissione e di utilizzo di fatture false sono puniti con la medesima pena. Ne consegue che per la determinaz­ione della competenza territoria­le, occorre verificare il « primo reato » .

Nella specie, poiché l’emissione delle fatture false è il delitto necessario e antecedent­e per la dichiarazi­one fraudolent­a mediante utilizzo delle stesse fatture, era competente il giudice del luogo dove era stato emesso il documento. La decisione conferma un principio affermato dalla giurisprud­enza di legittimit­à ( sentenze 14795/ 22, 27012/ 21, 31517/ 20).

Peraltro, il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistent­i è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione del documento ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel periodo di imposta, nel momento di emissione dell’ultimo di essi, non essendo richiesto che pervenga al destinatar­io, né che egli lo utilizzi. La dichiarazi­one fraudolent­a mediante uso di fatture per operazioni inesistent­i, a sua volta, è anche un reato istantaneo, ma che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazi­one è presentata agli uffici finanziari con l’indicazion­e delle predette fatture. Così, solo dopo l’emissione del documento, il destinatar­io, inserendol­o nella propria dichiarazi­one, commette il delitto e quindi viene prima consumata l’emissione della fattura e poi la dichiarazi­one fraudolent­a.

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