Il Sole 24 Ore

Rapina in ascensore, scatta l’aggravante della « privata dimora »

Nella definizion­e sono comprese le pertinenze dell’abitazione

- Giulio Benedetti

La Cassazione ( sentenza 15889/ 2022) è di recente intervenut­a con notevole severità riguardo ai reati commessi in condominio.

All’origine della pronuncia il ricorso proposto contro una decisione di merito che confermava la condanna per rapina aggravata, in quanto commessa all’interno di un luogo di privata dimora, nei confronti di un soggetto che aveva bloccato la vittima all’interno dell’ascensore, impossessa­ndosi della sua borsa con violenza. Il difensore dell’imputato ricorreva in Cassazione perché la condotta dell’aggressore fosse qualificat­a come furto con strappo e perché non fosse ritenuta sussistent­e l’aggravante, perché il luogo dove era stato commesso il reato non poteva essere qualificat­o come privata dimora.

Interessan­te il ragionamen­to che ha portato la Suprema corte a rigettare il ricorso dell’aggressore. Il giudice di legittimit­à affermava innanzitut­to che la condotta del ricorrente rientrava nella rapina aggravata, poiché era stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche se la borsa era aderente alla vittima e la violenza era stata rivolta alla sua persona. Non solo. Per la Corte ricorreva l’aggravante in quanto la rapina è stata commessa all’interno di una privata dimora, di cui l’ascensore costituisc­e pertinenza.

La giurisprud­enza ( Cassazione 28192/ 2008 e 1278/ 2018) afferma che integra il reato di cui all’articolo 624 bis Codice penale ( furto in abitazione) la condotta di chi commetta il furto nella portineria di un condominio, poiché la stessa rientra nella nozione di privata dimora in forza della sua natura pertinenzi­ale, con riferiment­o all’abitazione del custode e di quelle dei condòmini all’interno dell’immobile.

Si richiama anche la Cassazione a Sezioni unite ( sentenza 31345/ 2017) che ha delineato la nozione di privata dimora: ai tratta di un luogo in cui si svolgono comportame­nti della vita privata quali il riposo, lo svago, lo studio, l’attività profession­ale o di lavoro, in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne; in maniera stabile e non occasional­e; un luogo non accessibil­e senza il consenso del titolare.

Sulla base di tali princìpi la Cassazione ha definito luogo di privata dimora non soltanto l’abitazione, ma anche ogni luogo in cui si può dimorare, con modalità riservata, per un tempo apprezzabi­le e in cui può essere esclusa la presenza di estranei.

Pertanto, sono luoghi di privata dimora anche le pertinenze dell’abitazione quali i garage, gli androni, i cortili condominia­li e gli ascensori. Nel caso trattato sussisteva quindi l’aggravante.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy