Il Sole 24 Ore

Buoni carburante cedibili come omaggio ai clienti e da questi ai dipendenti

Per il 2022 ticket non imponibili fino al valore di 200 euro

- Stefano Sirocchi

Il bonus carburante introdotto nel decreto Ucraina potrebbe dare nuova linfa alla pratica commercial­e di offrire in omaggio i buoni benzina ai clienti. Questi, infatti, potrebbero a loro volta cederli gratuitame­nte ai propri dipendenti in totale esenzione di imposta, se nei limiti previsti dalla norma. In tali casi, peraltro, il costo di acquisizio­ne dei buoni, continuere­bbe a essere deducibile dal reddito di impresa secondo la disciplina delle spese di rappresent­anza.

È necessario innanzitut­to distinguer­ne la tipologia. Se i buoni carburante sono emessi da una specifica compagnia petrolifer­a e consentono al cessionari­o di effettuare esclusivam­ente rifornimen­ti di carburante con medesima aliquota Iva, presso un impianto stradale di distribuzi­one gestito dalla stessa compagnia, e secondo l’accordo tra le parti, si è in presenza di voucher monouso individuat­i dall’articolo 6ter del Dpr 633/ 1972 ( circolare 8/ 2018 dell’agenzia delle Entrate). Sicché l’Iva è esigibile al momento dell’emissione del buono, o sua ricarica, se digitale.

Al contrario, se il buono consente il rifornimen­to presso impianti gestiti da diverse compagnie ovvero l’acquisto di più beni e servizi, si è in presenza di un buono multiuso ( articolo 6- quater del Dpr 633/ 1972) e lo stesso è da considerar­si un mero documento di legittimaz­ione, la cui cessione non è soggetta a Iva.

Secondo l’agenzia delle Entrate, i costi per l’acquisto dei voucher, benchè non menzionati nel Dm 19 novembre 2008, possono rientrare nella categoria residuale delle spese di rappresent­anza ex articolo 1, comma 1, lettera e) del Dm 19 novembre 2008 ( risposta a interpello 519/ 2019).

Pertanto la loro deducibili­tà è subordinat­a al rispetto delle condizioni indicate dall’articolo 108 del Tuir, dal citato Dm e dalla circolare 34/ 2009 delle Entrate. Fanno eccezione le spese per beni distribuit­i gratuitame­nte di valore unitario non superiore a 50 euro che sono sempre interament­e deducibili ( risoluzion­e 27/ 2014).

Ai fini dell’Iva, l’articolo 19- bis. 1, comma 1, lettera h) del Dpr 633/ 1972 non ammette in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresent­anza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro ( importo in precedenza pari a 25,82 euro e innalzato dal Dlgs 175/ 2014).

L’articolo 2 del decreto Ucraina ( Dl 21/ 2022) stabilisce per l’anno 2022 la non imponibili­tà dei buoni benzina, o titoli analoghi, ceduti gratuitame­nte dalle aziende private ai propri dipendenti, fino a un valore di 200 euro. Il bonus è ulteriore rispetto al generale limite di non concorrenz­a alla formazione del reddito del valore dei beni e servizi ( compresi i buoni carburante) ceduti ai dipendenti a titolo di liberalità entro la soglia di 258,23 euro ( comma 3, articolo 51 del Tuir). Quest’ultima è una franchigia atipica in quanto, se il valore dei benefit erogati è superiore alla stessa, l’intero importo diventa imponibile. È interessan­te notare che la nuova agevolazio­ne, in quanto aggiuntiva, potrebbe spettare anche a chi oggi non può beneficiar­e di quella generale di 258,23 euro.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy