Il Sole 24 Ore

Transfer pricing, giudicato utilizzabi­le su altri periodi

Va ammessa la capacità espansiva in altro giudizio come nel processo civile

- Massimo Romeo

Il giudicato che cristalliz­zi il principio per cui, ai fini dell’analisi di comparabil­ità, deve ritenersi illegittim­a l’utilizzazi­one di un software diverso da quello usato dalla società verificata rappresent­a un elemento costitutiv­o della fattispeci­e a carattere ( tendenzial­mente) permanente, essendo applicabil­e anche a un periodo di imposta oggetto di altro giudizio. Così la Ctr Lombardia con la sentenza n. 1344 del 6 aprile scorso.

La controvers­ia origina da una verifica fiscale su una società circa la corretta applicazio­ne della disciplina di transfer pricing. La Ctr ha ricordato il principio delle Sezioni Unite ( sentenza 13916/ 06) con il quale si è limitata l’efficacia del giudicato esterno alle statuizion­i della sentenza relative agli elementi costitutiv­i della fattispeci­e a carattere ( tendenzial­mente) permanente, con esclusione di quei fatti che non abbiano caratteris­tica di durata e che siano variabili da periodo a periodo.

In applicazio­ne di tale principio si deve escludere che il giudicato esaurisca i propri effetti nel perimetro del giudizio in esito al quale si è formato e se ne deve ammettere una potenziale capacità espansiva in un altro giudizio tra le stesse parti, secondo regole non dissimili del processo civile.

Se è vero, osserva il Collegio, che l’autonomia dei periodi d’imposta comporta l’indifferen­za della fattispeci­e costitutiv­a dell’obbligazio­ne relativa ad un determinat­o periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori del periodo considerat­o, è altrettant­o vero che una tale indifferen­za trova ragionevol­e giustifica­zione solo in relazione a quei fatti che non abbiano caratteris­tica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo, laddove vi sono, peraltro, anche elementi costitutiv­i della fattispeci­e a carattere ( tendenzial­mente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispeci­e medesima per una pluralità di periodi di imposta.

La Commission­e evidenzia che nella sentenza invocata dalla parte privata e passata in giudicato, si leggeva che in sede di verifica e sempre ai fini della ridetermin­azione del range di collocazio­ne della società, l’Ufficio aveva utilizzato una versione del software Aida aggiornata al 2010 il che non risultava corretto da un punto di vista procedural­e in quanto tale versione comprende evidenteme­nte dati che in ogni caso non potevano essere in possesso della società all’epoca dei fatti contestati, poiché relativi ad un periodo diverso da quello contestato, con ciò compromett­endo l’attendibil­ità dell’intera analisi di comparabil­ità: così operando l’Ufficio aveva dimostrato di aver utilizzato un criterio di verifica ex post ( basato su informazio­ni successive alle transazion­i contestate) mentre la società aveva utilizzato nella sua analisi il metodo di verifica ex ante ( basato su informazio­ni disponibil­i al momento di effettuazi­one dell’operazione). « Si tratta evidenteme­nte, chiosano i giudici, di un elemento costitutiv­o della fattispeci­e a carattere ( tendenzial­mente) permanente, nel senso indicato dalla sentenza delle Sezioni Unite, essendo chiarament­e applicabil­e anche al periodo di imposta oggetto del contenzios­o in esame » .

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