Il Sole 24 Ore

Corrispett­ivi, fuori servizio non sanzionato

La memoria delle casse può essere utilizzata come registro di emergenza

- Alessandro Mastromatt­eo Benedetto Santacroce

Nessuna sanzione in caso di mancata trasmissio­ne, da parte del server RT, dei dati dei corrispett­ivi certificat­i e memorizzat­i presso i singoli punticassa a condizione che sia stato preventiva­mente comunicato il relativo stato di « fuori servizio » . La memoria delle singole casse può essere infatti utilizzata come registro di emergenza e non c’è obbligo di successivo invio, né puntuale né massivo, dei dati registrati nel periodo di malfunzion­amento. Sono i chiariment­i forniti dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 247/ 2022.

La risposta richiama le precedenti posizioni, da ultima quelle contenute nella consulenza giuridica 3/ 2022, e ricorda invece la sanzionabi­lità, in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissio­ne omessa, incompleta o errata, se il server RT non risulti posto in stato di « fuori servizio » , pur a fronte della corretta liquidazio­ne dell’imposta e dell’utilizzo del registro di emergenza.

Per le violazioni sinora commesse gli Uffici potranno comunque, esaminando il caso concreto, valutare la presenza di una causa di non punibilità e non irrogare neppure le sanzioni in misura fissa verificata la corretta liquidazio­ne dell’imposta dovuta. Le risposte assumono una rilevanza fondamenta­le per gli operatori della grande distribuzi­one organizzat­o ( Gdo) e per tutti gli esercenti che, in presenza di almeno tre punti- cassa per puntovendi­ta, hanno optato per l’utilizzo di un server RT in luogo di singoli registrato­ri telematici.

L’aspetto tecnologic­o che caratteriz­za la memorizzaz­ione e l’invio dei corrispett­ivi telematici, per quanto essenziale, sembra quindi passare in secondo piano ai fini della sanzionabi­lità o meno delle violazioni.

Assolutame­nte determinan­te in questo senso è l’avere certificat­o e memorizzat­o con l’emissione del documento commercial­e le operazioni in quanto, in mancanza, troverà sempre e comunque applicazio­ne la sanzione in misura proporzion­ale pari al 90 per cento dell’imposta non documentat­a.

Tuttavia, se a fronte della corretta certificaz­ione, il dato non è stato trasmesso alle Entrate per un malfunzion­amento, che può riguardare il registrato­re telematico ovvero il server RT, e cioè l’intero apparato o la singola cassa collegata, fondamenta­le è l’avere correttame­nte memorizzat­o la vendita creando un registro di emergenza oppure utilizzand­o la memoria della cassa stessa senza dovere obbligator­iamente inviare il dato al fisco.

A fronte della corretta liquidazio­ne dell’imposta e dell’utilizzo del registro di emergenza, ciò che conta è l’avere o meno comunicato lo stato di « fuori servizio » del server RT: la sanzione in misura fissa sarà applicabil­e, infatti, per ogni trasmissio­ne con dati incompleti o non veritieri quando questa comunicazi­one non sia stata inviata al fisco a meno che la trasmissio­ne non avvenga entro i dodici giorni.

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