Il Sole 24 Ore

Prima casa under 36, il credito 2022 non trova spazio nel modello 730

Il rigo G8 consente di indicare solo l’importo maturato nel corso del 2021

- Giuseppe Morina Tonino Morina

L’agevolazio­ne per i giovani di età inferiore a 36 anni fa il suo debutto nel modello 730/ 2022. I giovani under 36, che hanno maturato un credito d’imposta nel 2021, a seguito dell’acquisto della prima casa assoggetta­ta a Iva, dovranno compilare il rigo G8 della sezione sesta del quadro G ( « Crediti d’imposta » ) del modello 730/ 2022. Ma c’è un aspetto che va segnalato e che richiede un pronto intervento dell’agenzia delle Entrate prima che la campagna dichiarati­va entri nel vivo, in quanto il bonus può essere fatto valere in sede di presentazi­one della prima dichiarazi­one dei redditi successiva all’acquisto, o della dichiarazi­one relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso. Sia nella modulistic­a dei Redditi persone fisiche 2022 sia nel modello 730/ 2022, è riportato uno specifico rigo ( rispettiva­mente CR13 per Redditi e, come anticipato, G8 per il 730) dove indicare i dati relativi al credito maturato nel 2021. Non è invece previsto alcun rigo dove indicare i dati relativi al credito maturato nel 2022, nel caso di giovani che hanno proceduto all’acquisto nei primi mesi del 2022 e che intendono fare valere il bonus nel modello Redditi 2022 o nel modello 730/ 2022.

Più in generale, il bonus spetta ai giovani che non devono avere compiuto 36 anni nel corso dell’anno in cui hanno acquistato la prima casa, e con un valore Isee ( indicatore della situazione economica equivalent­e) non superiore a 40mila euro annui. Come chiarito dall’agenzia delle Entrate, nella circolare 12/ E del 14 ottobre 2021, l’agevolazio­ne prevede misure di favore come l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscim­ento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva. L’agevolazio­ne si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio, e le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva. Il bonus prima casa under 36, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiv­a per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzion­e e la ristruttur­azione di immobili a uso abitativo.

L’Isee viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazi­one all’Inps della dichiarazi­one sostitutiv­a unica ( Dsu), che è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimonia­li necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. Ai fini Isee, di norma, il nucleo è costituito dai componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazi­one della Dsu. Per gli atti stipulati nel 2021, l’Isee è riferito al reddito e al patrimonio del 2019; per gli atti stipulati nel 2022, l’Isee è quello del 2020.

Il contribuen­te, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare di avere un valore Isee non superiore a 40mila euro e di essere in possesso della relativa attestazio­ne in corso di validità ( o di aver già provveduto a richiederl­a in data anteriore o almeno contestual­e alla stipula dell’atto). L’agevolazio­ne prevede diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale. In primo luogo, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciu­to anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazion­e delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazi­oni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazi­one tramite F24.

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