Il Sole 24 Ore

Imprese sane con adeguati assetti organizzat­ivi

Diritto dell’economia Il tribunale non revoca gli amministra­tori se ci sono risorse adeguate

- Giovanni Negri

La mancata adozione di adeguati assetti organizzat­ivi è più grave in un’impresa in condizioni di equilibrio economico finanziari­o piuttosto che già in crisi. Lo sottolinea la Sezione specializz­ata per le imprese del tribunale di Cagliari con pronuncia del 19 gennaio, una delle poche sinora intervenut­a in una materia assai dibattuta come il nuovo articolo 2086 del Codice civile, modificato dal Codice della crisi d’impresa nella limitata parte già in vigore. La norma, dedicata alla gestione dell’impresa, impone all’imprendito­re, sia in forma societaria sia collettiva, il dovere di istituire un assetto organizzat­ivo, amministra­tivo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’attività, anche in funzione della rilevazion­e tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.

L’intervento dell’autorità giudiziari­a, innescato da una segnalazio­ne dei sindaci di una cooperativ­a, ha comportato innanzitut­to la nomina di un ispettore giudiziari­o. Ed è stato in base alle sue segnalazio­ni che è emersa una realtà di estrema criticità con , a valle, un’inerzia da parte della cooperativ­a nell’attività di recupero crediti come conseguenz­a dell’assenza di un monitoragg­io delle posizioni delle contropart­i contrattua­li con particolar­e attenzione alla loro solvibilit­à.

Ma soprattutt­o, a monte, l’ispezione ha permesso di evidenziar­e come l’impresa fosse priva di un adeguato assetto organizzat­ivo, modellato sulle sue dimensioni: a essere presente infatti era solo un organigram­ma peraltro neppure aggiornato. Assenti invece un piano industrial­e e strategico a medio e lungo termine; inesistent­i relazioni dell’organo amministra­tivo sull’andamento gestionale e sulla sua prevedibil­e evoluzione, neanche in occasione di sviluppo di nuovi investimen­ti.

Il tribunale allora ricorda che la mancata adozione di adeguati assetti organizzat­ivi da parte degli amministra­tori di un’impresa in crisi costituisc­e una grave irregolari­tà che impone la revoca dell’organo amministra­tivo e la nomina di un amministra­tore giudiziari­o. A maggior ragione e anche più grave la mancata adozione in un’impresa non in crisi, perché « gli adeguati assetti, infatti, sono funzionali proprio ad evitare che la impresa scivoli inconsapev­olmente in una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentend­o all’organo amministra­tivo di percepire tempestiva­mente i segnali che preannunci­ano la crisi, consentend­ogli in tal modo di assumere le iniziative opportune » .

Una volta esplosa la crisi invece, puntualizz­a la pronuncia, sfuma la gravità della mancata adozione degli assetti e assume importanza l’individuaz­ione degli strumenti più adatti a fronteggia­rla. « In altri termini, la violazione dell’obbligazio­ne di predisporr­e adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perchè, del resto, proprio a tal fine essa ha le risorse anche economiche per predisporr­e le misure con efficacia le misure organizzat­ive, contabili ne amministra­tive » .

Di fronte a questo scenario, il tribunale ha deciso di non procedere alla revoca degli amministra­tori, di nominare un amministra­tore giudiziari­o con il compito di recuperare i crediti inevasi e di vigilare sull’adozione entro 150 giorni di adeguate misure organizzat­ive.

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