Il Sole 24 Ore

Impiego a termine o a chiamata: ecco i contratti dell’estate

A determinar­e la scelta sono durata e modalità dell’impegno richiesto

- Cristian Valsiglio

Baristi, camerieri, bagnini, commessi, impiego nei parchi divertimen­to o in villaggi turistici: sono alcune delle soluzioni lavorative più gettonate dagli studenti nel periodo estivo. Ma come possono essere gestite dal punto di vista giuslavori­stico? Quali contratti di lavoro potranno essere utilizzati? Diverse sono le soluzioni offerte dalla normativa vigente. In prima battuta si può fare riferiment­o al contratto a tempo determinat­o.

Contratto a tempo determinat­o

Questo può essere stipulato liberament­e per un massimo di 12 mesi: oltre tale periodo, ovvero in caso di rinnovo, sarà necessario, tuttavia, apporre al contratto una specifica causale. Non è comunque possibile con il medesimo lavoratore superare complessiv­amente i 24 mesi anche con più contratti a termine. Il contratto di lavoro potrà essere a tempo pieno o a tempo parziale, in quest’ultimo caso potrà riguardare anche solo alcune giornate della settimana.

Un’altra soluzione è il contratto a termine stagionale. Tale contratto consente la ripetibili­tà della prestazion­e nelle differenti stagioni senza la necessità di apporre specifiche causali anche superando complessiv­amente i 24 mesi. Il Dpr n. 1525 del 1963 elenca le attività stagionali ex lege. Ai nostri fini rientrano, in particolar­e, le attività svolte in colonie montane, marine e curative e le attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuati­vi o a centoventi giorni non continuati­vi.

Contrattaz­ione collettiva

Altre ipotesi di stagionali­tà possono essere individuat­e dalla contrattaz­ione collettiva nazionale, territoria­le o aziendale. È importante in tale caso che l’accordo collettivo sia sottoscrit­to dalle organizzaz­ioni sindacali comparativ­amente più rappresent­ative sul piano nazionale ovvero, in caso di accordo aziendale, dalle loro rsa o dalla rsu. Ad esempio, il contratto del turismo e dei pubblici esercizi regolament­a forme di stagionali­tà a favore di aziende cosiddette di “stagione” ( che chiudono per una parte dell’anno) o per intensific­azione dell’attività sia di carattere stagionale sia per periodi connessi a festività, per lo svolgiment­o di manifestaz­ioni o per iniziative commercial­i e/ o promoziona­li. Gli studenti, nel settore del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi, potranno svolgere l’attività lavorativa nel weekend con contratti di lavoro part time di 8 ore.

Per il ministero del Lavoro, il weekend comprende il periodo tra le ore 13 del venerdì e le ore 6 del lunedì mattina. Solo nel turismo e nei pubblici esercizi è, invece, possibile stipulare contratti di massimo 3 giorni per banqueting, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestaz­ioni, attività del fine settimana o in occasione delle festività ( lavoro extra e di surroga).

LE NORME

Riferiment­i al tema della stagionali­tà sono presenti anche nella contrattaz­ione collettiva

PER GLI UNDER 24

Tra le soluzioni più usate c’è l’accordo intermitte­nte.

Possibili collaboraz­ioni autonome o Cococo

Chiamata e collaboraz­ioni

È possibile assumere lo studente anche tramite il contratto di lavoro intermitte­nte ( cosiddetto a chiamata). Tale contratto può essere stipulato a tempo indetermin­ato o a termine senza necessità di indicare specifiche causali. Il contratto a chiamata può essere stipulato liberament­e con giovani con meno di 24 anni di età ovvero per attività quali quelle di cameriere, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie ed esercizi pubblici in genere. È consentita anche la forma dell’apprendist­ato in cicli stagionali.

Infine, per alcune attività, che potranno essere svolte senza vincolo di subordinaz­ione, non è esclusa la chance di instaurare collaboraz­ioni autonome e occasional­i o collaboraz­ioni coordinate e continuati­ve. Prestazion­i di lavoro occasional­e presso famiglie, ad esempio lezioni private di sostegno, potranno essere retribuite tramite il libretto di famiglia.

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ADOBESTOCK Le regole. Le attuali disposizio­ni possono coniugare flessibili­tà e tutele

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