Diritto all’anonimato per gli autori di un esposto
Nella vicenda affrontata dal Tar Toscana ( sentenza n. 471/ 2022) una dirigente scolastica aveva fatto richiesta di accesso agli atti su alcuni esposti presentati da allievi e genitori in ordine a presunte “anomalie” del suo operato. L’amministrazione scolastica le aveva trasmesso copia di denunce ed esposti “bannando” però le firme. Da qui il ricorso al Tar della dirigente. Ebbene, secondo il giudice amministrativo, in tali circostanze il preside non ha diritto alle copie dei documenti con le firme “in chiaro” degli autori. La presentazione di un esposto da cui parta una verifica o un’ispezione ovvero altri procedimenti istruttori per l’accertamento di ( eventuali) illeciti, non fa sorgere il diritto di accesso agli atti, poiché non è certo dalla conoscenza del nome del denunciante che dipende la possibile difesa del denunciato.
Anche di fronte a copia di documenti con nominativi dei sottoscrittori “omissati” o “sbianchettati” non risulta affatto compromesso o comunque alterato il diritto di difesa del dirigente scolastico oggetto delle segnalazioni. Infatti l’esposto costituisce il punto di partenza dal quale “possono” partire verifiche e accertamenti di “stranezze gestionali”. La segnalazione non necessariamente è accessibile, non sussistendo per forza una connessione tra la stessa e il ( possibile) provvedimento finale; la denuncia è solo un “sollecito” alla funzione di controllo. Pur prescindendo dal diritto all’anonimato dell’autore della segnalazione la sua conoscenza non appare quindi strumentale alle possibili esigenze difensive.
Come nella vicenda all’esame del Tar fiorentino, qualora dalla presentazione degli esposti non parta alcun procedimento ispettivo o sanzionatorio il problema non si pone affatto. Secondo il giudice in tali circostanze non si vede quale consistenza possano avere le esigenze di difesa del dirigente scolastico interessato. Se le stesse esigenze si sostanziano in querele basti poi osservare che la mancata conoscenza dei nominativi degli autori non ne preclude la proposizione essendo le ulteriori attività istruttorie rimesse alla autorità giudiziaria.
I PALETTI
Il preside non può conoscere i nomi di alunni e genitori che hanno presentato una segnalazione