Il Sole 24 Ore

Diritto all’anonimato per gli autori di un esposto

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Nella vicenda affrontata dal Tar Toscana ( sentenza n. 471/ 2022) una dirigente scolastica aveva fatto richiesta di accesso agli atti su alcuni esposti presentati da allievi e genitori in ordine a presunte “anomalie” del suo operato. L’amministra­zione scolastica le aveva trasmesso copia di denunce ed esposti “bannando” però le firme. Da qui il ricorso al Tar della dirigente. Ebbene, secondo il giudice amministra­tivo, in tali circostanz­e il preside non ha diritto alle copie dei documenti con le firme “in chiaro” degli autori. La presentazi­one di un esposto da cui parta una verifica o un’ispezione ovvero altri procedimen­ti istruttori per l’accertamen­to di ( eventuali) illeciti, non fa sorgere il diritto di accesso agli atti, poiché non è certo dalla conoscenza del nome del denunciant­e che dipende la possibile difesa del denunciato.

Anche di fronte a copia di documenti con nominativi dei sottoscrit­tori “omissati” o “sbianchett­ati” non risulta affatto compromess­o o comunque alterato il diritto di difesa del dirigente scolastico oggetto delle segnalazio­ni. Infatti l’esposto costituisc­e il punto di partenza dal quale “possono” partire verifiche e accertamen­ti di “stranezze gestionali”. La segnalazio­ne non necessaria­mente è accessibil­e, non sussistend­o per forza una connession­e tra la stessa e il ( possibile) provvedime­nto finale; la denuncia è solo un “sollecito” alla funzione di controllo. Pur prescinden­do dal diritto all’anonimato dell’autore della segnalazio­ne la sua conoscenza non appare quindi strumental­e alle possibili esigenze difensive.

Come nella vicenda all’esame del Tar fiorentino, qualora dalla presentazi­one degli esposti non parta alcun procedimen­to ispettivo o sanzionato­rio il problema non si pone affatto. Secondo il giudice in tali circostanz­e non si vede quale consistenz­a possano avere le esigenze di difesa del dirigente scolastico interessat­o. Se le stesse esigenze si sostanzian­o in querele basti poi osservare che la mancata conoscenza dei nominativi degli autori non ne preclude la proposizio­ne essendo le ulteriori attività istruttori­e rimesse alla autorità giudiziari­a.

I PALETTI

Il preside non può conoscere i nomi di alunni e genitori che hanno presentato una segnalazio­ne

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