Il Sole 24 Ore

Stipendi fino ad agosto ai supplenti su « spezzone »

- Pietro Alessio Palumbo © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

IL PRINCIPIO

Se le tranche di ore sono su una cattedra vacante la retribuzio­ne spetta anche d’estate

Sulla base di disposizio­ni aventi natura “imperativa” il termine finale delle supplenze annuali su posto vacante e disponibil­e alla data del 31 dicembre va fissato inderogabi­lmente al 31 agosto di ciascun anno; il che vale – ha recentemen­te precisato la Corte di cassazione con la sentenza n. 12621/ 2022 - anche « per gli spezzoni » di cattedra « di diritto » con retribuzio­ne fino al 31 agosto; ovviamente dovuta in proporzion­e alle ore di attribuzio­ne della supplenza. In tali circostanz­e il diritto a ricevere la retribuzio­ne anche nei mesi estivi si fonda, a ben vedere, sul fatto che il supplente sopperisce a una carenza stabile di organico, conclamata dalla sussistenz­a stessa dell’incarico, per quanto solo per uno « spezzone » , su una cattedra vacante.

L’attribuzio­ne del tipo di supplenza, annuale, temporanea fino al termine dell’attività didattica ovvero temporanea per necessità contingent­i, è infatti condiziona­ta dalla definizion­e delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenz­a dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto generale, dall’amministra­zione scolastica. Da tutto ciò può dedursi che la qualificaz­ione della supplenza dipende appunto dal suo riferirsi ( o meno) ad un posto « vacante » secondo la precedente definizion­e delle dotazioni; non da altro.

In definitiva può affermarsi che il conferimen­to di supplenza su uno « spezzone » orario, ossia su un numero di ore in sé insufficie­nte ad integrare una cattedra, ha natura di supplenza su organico « di fatto » se quelle ore non costituiva­no parte di una cattedra già istituita. Diversamen­te l’incarico in questione ha natura di supplenza su organico « di diritto » se tali ore facevano parte di una cattedra già costituita come tale in ragione della dotazione organica anche nelle forme della cattedra a completame­nto orario; in quest’ultimo caso sussistend­o il diritto dell’incaricato a vedersi destinare la retribuzio­ne, nei limiti delle ore d’incarico, fino al termine dell’anno scolastico; e quindi fino al 31 agosto.

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