Il Sole 24 Ore

I principi Oic distinguon­o la svalutazio­ne

I crediti vengono ridotti nell’esercizio in cui si ritiene abbiano perso il loro valore

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La corretta rappresent­azione del bilancio d’esercizio richiede che i crediti siano oggetto di svalutazio­ne nell’esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perduto ( in tutto o in parte) il suo valore ( Oic 15, paragrafo 59).

La svalutazio­ne, di norma, deve essere effettuata a livello di singolo credito; ma ( a determinat­e condizioni) è consentito stimare il fondo svalutazio­ne crediti a livello di portafogli­o, raggruppan­do i crediti sulla base di caratteris­tiche di rischio di credito simili.

Invece, la “perdita” viene rilevata in conseguenz­a della cancellazi­one in bilancio del credito che, innanzitut­to, avviene quando i diritti contrattua­li sui flussi finanziari derivanti dal credito stesso si estinguono ( parzialmen­te o totalmente). I diritti contrattua­li si estinguono per pagamento, prescrizio­ne, transazion­e, rinuncia al credito ( Oic 15, paragrafo 71, lettera a).

Inoltre, la perdita è rilevata a seguito di cancellazi­one del credito dal bilancio qualora lo stesso sia ceduto a terzi e con tale cessione siano trasferiti sostanzial­mente tutti i rischi inerenti il credito ( Oic 15, paragrafo 71, lettera b).

Risulta evidente che ipotesi quali il fallimento del debitore o il mancato pagamento di un credito di modesta entità scaduto da oltre sei mesi non sono, secondo i principi contabili, situazioni tali da consentire la rilevazion­e di una perdita, poiché i diritti contrattua­li sui flussi finanziari non si sono estinti. È la probabilit­à di incasso che si è deteriorat­a, ma questo, a livello contabile, determina una svalutazio­ne e non una perdita.

Fiscalment­e, come detto, queste situazioni consentono di rilevare una perdita, ovvero, in presenza di un fondo preesisten­te e capiente, di utilizzare questo fondo. Il diverso “linguaggio” porta le società, che applicano correttame­nte tanto i precetti contabili quanto quelli fiscali, a incrementa­re il fondo svalutazio­ne in bilancio e a decrementa­re quello fiscalment­e rilevante.

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