Il Sole 24 Ore

Perdite su crediti nei bilanci 2021 in cerca di deduzione accelerata

Spesare subito gli importi consentire­bbe di limitare gli effetti della crisi La legislazio­ne fiscale e la prassi si sono evolute a favore del contribuen­te

- Pagina a cura di Giorgio Gavelli Fabio Giommoni

I bilanci 2021 sono spesso caratteriz­zati da significat­ive perdite su crediti, conseguent­i alla crisi economica scaturita dalla pandemia. Almeno per limitare gli effetti negativi è importante ottenere l’immediata deducibili­tà fiscale della perdita: negli ultimi anni la legislazio­ne fiscale si è evoluta in senso decisament­e favorevole al contribuen­te, se non altro sotto l’aspetto di una maggiore chiarezza.

L’attuale comma 5, articolo 101, del Tuir prevede infatti diverse fattispeci­e di perdite su crediti « automatich­e » , cioè che non richiedono la dimostrazi­one di quegli « elementi certi e precisi » che caratteriz­zano l’ordinaria deducibili­tà delle perdite su crediti. Il più importante è il caso del debitore assoggetta­to a « procedure concorsual­i » : circostanz­a che consente l’immediata e, a volte, integrale deduzione della perdita su crediti a partire dalla data di avvio della procedura.

Le casistiche agevolate

Gli istituti che danno il diritto alla deduzione sono: il fallimento, la liquidazio­ne coatta amministra­tiva, il concordato preventivo, l’accordo di ristruttur­azione del debito omologato, i piani attestati di risanament­o ( iscritti al registro imprese) e l’amministra­zione straordina­ria delle grandi imprese in crisi, nonché le procedure estere equivalent­i.

In tali casi è dunque sufficient­e verificare, tramite una visura o la corrispond­enza ricevuta, che il debitore risulti assoggetta­to a una delle procedure entro il 31 dicembre 2021 nei termini indicati dalla norma ( altrimenti – in assenza di altri elementi richiamati dal citato articolo 101, comma 5 – la deduzione è rinviata all’esercizio 2022).

Va precisato che non rileva la data della presentazi­one della domanda “in bianco” di concordato preventivo ( Dre Lombardia, interpello 904335/ 2019), bensì il decreto di ammissione a tale procedura, e che nella casistica non rientra ( al momento) la nuova composizio­ne negoziata della crisi di impresa di cui al Dl 118/ 2021.

Altra fattispeci­e riguarda i cosiddetti « mini crediti » – ovvero di importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione ( ricavi superiori a 100 milioni di euro) e non superiore a 2.500 euro per tutte le altre imprese – i quali, inoltre, siano scaduti da oltre sei mesi ( alla data del bilancio).

I requisiti per la deduzione

In merito alla competenza fiscale della perdita occorre considerar­e che, per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori assoggetta­ti a procedure concorsual­i, il comma 5- bis, articolo 101, del Tuir consente, di fatto, di dedurre le perdite negli esercizi che intercorro­no dalla data in cui si manifestan­o – per presunzion­e della norma – gli elementi certi e precisi, fino alla data di cancellazi­one definitiva del credito dal bilancio secondo i principi contabili.

In base al comma 5, articolo 101, del Tuir sono deducibili senza necessità di dimostrare gli elementi certi e precisi anche i crediti i cui diritti di riscossion­e sono prescritti a norma di legge ( articoli 2934 e seguenti del Codice civile), a prescinder­e dall’importo del credito.

Poiché la prescrizio­ne dipende anche dalle azioni intraprese dal creditore ( che la interrompo­no), la circolare 26/ E/ 2013 ha precisato che in sede di verifica il Fisco può contestare la deduzione della perdita su crediti prescritti, qualora l’inattività del creditore abbia corrispost­o a un’effettiva volontà liberale ( si veda, tuttavia, anche il principio di diritto 16/ 2021).

L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 101 del Tuir consente, infine, la deduzione delle perdite relative a crediti cancellati dal bilancio in applicazio­ne dei principi contabili adottati ( si veda l’articolo in basso, per i soggetti Oic).

Anche se non ricorrono le casistiche illustrate in precedenza, le perdite su crediti possono essere comunque dedotte se il contribuen­te dimostra l’esistenza degli « elementi certi e precisi » . I casi possono essere i più vari: debitore deceduto o irreperibi­le, procedura esecutiva esperita con esito infruttuos­o o non convenient­emente perseguibi­le ( ad esempio, per comprovata incapienza patrimonia­le del debitore), eccetera.

Anche quando il credito è vantato verso debitori stranieri, la relativa perdita è deducibile se debitament­e documentat­a ( circolari 131/ 1978 e 39/ E/ 2012).

Infine, è bene precisare che la disciplina fiscale non assume la medesima distinzion­e contabile tra « perdite » e « svalutazio­ni » : quindi tutte le rettifiche di valore su crediti imputate in bilancio, che hanno le caratteris­tiche richieste dal comma 5 dell’articolo 101 del Tuir, sono deducibili; ma, in ogni caso, l’ammontare fiscalment­e deducibile dev’essere assunto al netto dell’eventuale fondo svalutazio­ne crediti dedotto ex articolo 106 del Tuir, risultante al termine dell’esercizio precedente.

A rilevare è il decreto di ammissione al concordato preventivo, non la data della domanda « in bianco »

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy