La lottizzazione non è impresa occasionale
Il compimento, a proprie spese, dell’iter di lottizzazione ( con la firma della convenzione urbanistica) e la successiva vendita dei lotti è fattispecie regolata dall’articolo 67, comma 1, lettera a), del Tuir, e la relativa plusvalenza non può essere riqualificata in un reddito derivante dall’esercizio di attività occasionale sulla base della lettera i) dello stesso articolo. Lo afferma la Ctr Lombardia 3442/ 20/ 2021 ( presidente Malaspina, relatore Chiametti), confermando l’esito del giudizio di primo grado.
Nel caso specifico, alcuni contribuenti avevano acquistato un fondo agricolo nel 1978, coltivandolo direttamente sino al 1990, quando l’attività era cessata. Nel 2004 il Comune aveva reso edificabili tali aree e i contribuenti, anziché cederli subito, avevano stipulato la convenzione urbanistica col Comune e sostenuto alcune opere di urbanizzazione, per poi cederli quali “aree lottizzate”. Si tratta di un comportamento frequentemente suggerito dagli stessi consulenti, in quanto, a norma del successivo articolo 68 Tuir, il calcolo sulla plusvalenza imponibile delle aree lottizzate è assai più favorevole rispetto a quello delle aree edificabili non lottizzate.
L’impegno ( anche economico) del proprietario di giungere sino alla lottizzazione non può essere considerato dalle Entrate come indicativo di una attività d’impresa ( per quanto occasionale) perché altrimenti si porrebbe nel nulla la previsione dell’articolo 67, comma 1, lettera a), del Tuir, che non troverebbe mai applicazione. Per questo, la Ctr ha rigettato l’appello dell’ufficio, condannandolo alle spese di lite.