Il Sole 24 Ore

Lo sconto venuto meno in giudizio non fa aumentare i ricavi del periodo

Per la Ctr Calabria si tratta di sopravveni­enze da riferire all’anno in cui emergono

- Giorgio Emanuele Degani Damiano Peruzza © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

Il caso riguarda riduzioni di prezzo restituite a seguito di una transazion­e legale

La Ctr Calabria 1900/ 2021 ( presidente e relatore Petrolo) ha escluso che gli importi non addebitati al committent­e a titolo di sconto contrattua­lmente previsto possano rappresent­are ricavi imponibili del periodo fiscale, anche se, per effetto di vicende successive, lo “sconto” sia venuto meno a seguito di un giudizio civile conclusosi con un accordo transattiv­o tra le parti.

In esame è il trattament­o fiscale dello sconto del 20% previsto contrattua­lmente dall’azienda sanitaria provincial­e su indicazion­e della Regione Calabria, applicato nei rapporti con i laboratori di analisi cliniche convenzion­ati con il servizio sanitario nazionale. La società contribuen­te non dichiarava il reddito corrispond­ente a tale sconto, tuttavia a seguito di successive vicende e in esito a complessi accertamen­ti giudiziali, emergeva come tale sconto ( articolo 1, comma 796, lettera o, legge 296/ 2006) fosse stato illegittim­amente applicato dalla Regione, che lo aveva esteso anche agli anni successivi al triennio 2007/ 2009, senza base normativa.

Ne seguiva un contenzios­o tra la società contribuen­te e l’azienda sanitaria, che si definiva con un accordo transattiv­o del 2019 in forza del quale gli importi a titolo di sconto, o quantomeno una loro quota, venivano restituiti alla parte privata.

Tuttavia, l’agenzia delle Entrate emetteva un accertamen­to nei confronti della società, con il quale contestava l’omessa dichiarazi­one dei corrispett­ivi previsti a titolo di sconto ( illegittim­o), che secondo l’ufficio andavano dichiarati nel periodo di competenza di ultimazion­e delle prestazion­i di servizi, trattandos­i di somme conseguite ( o meglio, che giuridicam­ente avrebbero dovuto essere conseguite) a titolo di ricavi.

L’accertamen­to è stato annullato in primo grado, con sentenza della Ctp di Crotone confermata in appello. Secondo i giudici regionali, la nozione di “ricavo” ( articolo 85, Tuir) richiede, ai fini della sua imponibili­tà, il requisito della “certezza”, che non può rinvenirsi in ipotesi di somme non dovute in quanto oggetto di sconto tra le parti, ancorché successiva­mente rivelatosi frutto di una illegittim­a previsione contrattua­le.

Per il collegio, le successive vicende di natura giudiziari­a non assumono alcuna rilevanza: la certezza del corrispett­ivo si è prodotta in un’annualità successiva e, dunque, le relative somme non costituiva­no ricavi imponibili del periodo di riferiment­o. Del resto gli sconti, ancorché non menzionati dall’articolo 85, vanno portati in riduzione dei ricavi, coerenteme­nte con le previsioni di cui all’articolo 2425- bis del Codice civile. Se gli sconti vengono meno, si tratta dunque di sopravveni­enze, e non di ricavi.

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