Il Sole 24 Ore

Lo scudo fiscale che copre il dominus si estende alla società

L’adesione fa scattare gli effetti premiali anche sull’attività « dominata »

- Marco Nessi Roberto Torelli

Gli effetti premiali dell’adesione allo “scudo fiscale” da parte di un soggetto che, in virtù dei requisiti di diritto e di fatto posseduti, può essere considerat­o l’effettivo dominus di una società, possono essere opposti all’ufficio accertator­e anche in relazione all’accertamen­to operato nei confronti della società dominata. È questo uno dei tanti principi espressi dalla Ctr Marche n. 156/ 5/ 2022 ( presidente e relatore Gianni).

Nel caso in esame l’ufficio contestava a una società l’annotazion­e di fatture per prestazion­i di consulenza ritenute oggettivam­ente inesistent­i. La società impugnava l’atto, evidenzian­done l’illegittim­ità sulla base di una serie di contestazi­oni:

la necessità di estendere alla società gli effetti premiali derivanti dall’adesione al cosiddetto “scudo fiscale ter” ( articolo 13bis, Dl 78/ 2009) ad opera del “dominus” della stessa ( in tal senso, Cassazione penale 50308/ 2014 e 28775/ 2015; Ctr Lombardia 604/ 42/ 2016);

la nullità dell’avviso ( articolo 42, Dpr 600/ 73) in quanto sottoscrit­to da funzionari­o non sulla base di una delega del capo dell’ufficio ma in forza di un semplice ordine di servizio;

l’illegittim­ità del raddoppio dei termini di accertamen­to, in mancanza dell’inoltro della denuncia penale da parte delle Entrate entro gli ordinari termini di accertamen­to ( nel caso specifico, l’ufficio non aveva neanche prodotto in giudizio la notitia criminis);

il difetto di motivazion­e dell’atto, in quanto fondato su una acritica ricezione delle risultanze della verifica fiscale della Gdf;

l’illegittim­ità delle sanzioni irrogate, stante la mancanza di specifica indicazion­e degli elementi sottostant­i alle modalità di determinaz­ione della sanzione anche sotto il profilo della colpevolez­za.

Dopo un primo grado di giudizio favorevole al contribuen­te, l’illegittim­ità dell’accertamen­to è stata confermata anche in appello.

In particolar­e la sentenza in esame ha ribadito un principio più volte riconosciu­to dalla Cassazione, ovvero l’estensione degli effetti premiali dello “scudo fiscale” dal dominus ( azionista di maggioranz­a o amministra­tore) alla società dominata. Sul tema, nella circolare 43/ E/ 2009, la stessa agenzia delle Entrate aveva avuto modo di chiarire che la copertura opera « con riferiment­o non solo ai procedimen­ti direttamen­te riferibili al contribuen­te che ha effettuato le operazioni di emersione, ma anche a quelli concernent­i soggetti riconducib­ili al contribuen­te stesso in qualità di dominus » e che « lo scudo non può essere utilizzato ai fini dell’avvio o nell’ambito di un’attività di controllo a carico della società » . Evidenteme­nte, il ricorso alla figura del dominus per assicurare la copertura, comporta la necessità di operare un’indagine da effettuare caso per caso e che non sempre può risultare agevole.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy