Il Sole 24 Ore

Vendite con diritto di reso, la contabilit­à dei contratti guarda al nuovo Oic 34

L’applicazio­ne di alcune disposizio­ni può essere anticipata rispetto al 2023

- Paolo Stella Monfredini

Lo scorso 7 marzo sì è conclusa la fase di consultazi­one pubblica della bozza del principio contabile Oic 34 relativo ai ricavi. La prima applicazio­ne del nuovo standard è prevista per i bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2023 o da data successiva; ma si ritiene che le disposizio­ni del nuovo principio che risolvono questioni interpreta­tive possano comunque avere immediata applicazio­ne ( si veda Il Sole 24 Ore del 4 aprile scorso).

È il caso dei contratti di vendita con diritto di reso che, già disciplina­ti nell’ambito dei principi internazio­nali dall’Ifrs 15, sono oggetto di trattazion­e per la prima volta nel contesto dei principi contabili nazionali. Peraltro, le rilevazion­i contabili proposte dall’Oic 34 in relazione a tali contratti si presentano del tutto simili a quelle contenute nell’Ifrs 15.

Nel caso delle vendite con diritto di reso, il ricavo rilevato al momento della consegna è ridotto per effetto della stima di quanto la società ritiene probabile dover riconoscer­e al cliente come reso. Operativam­ente la società rileva il ricavo a conto economico al momento della cessione e, in sede di bilancio, riduce i ricavi per effetto della stima del reso; in contropart­ita iscrive un fondo oneri. Per correlazio­ne, si deve ripristina­re in magazzino il valore contabile originario del bene venduto che la società valuta di ricevere in restituzio­ne.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ( articolo 2435- bis del Codice civile) e/ o redigono il bilancio delle micro- imprese ( articolo 2425- ter) possono contabiliz­zare i resi in un apposito fondo oneri per un importo pari alla differenza tra l’importo che si prevede di rimborsare al cliente e il costo del bene venduto che si valuta di ricevere in restituzio­ne.

Peculiarit­à contrattua­li

I contratti di vendita con diritto di reso non devono essere confusi con i contratti estimatori o “contratti di conto deposito”.

Nei contratti di vendita con diritto di reso, i rischi e i benefici sui beni si trasferisc­ono dal cedente al cliente al momento della consegna, a eccezione del rischio relativo ai beni che potranno essere resi entro il termine contrattua­le, che continua a incombere sul cedente.

Viceversa, nei contratti estimatori una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisc­a le cose nel termine stabilito ( articolo 1556 del Codice).

La teoria prevalente ritiene che il trasferime­nto della proprietà dei beni avvenga in un momento successivo alla consegna. A sostegno di questa tesi, si cita l’articolo 1558 del Codice, secondo il quale i creditori dell’accipiens « non possono sottoporle a pignoramen­to o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo » ( contrariam­ente a quanto dovrebbe essere se l’accipiens fosse proprietar­io).

L’amministra­zione finanziari­a – pur con un documento assai datato ( Rm 9/ 1205/ 1978) – ha aderito all’interpreta­zione prevalente, sottolinea­ndo che l’aspetto caratteris­tico del contratto estimatori­o risiede nella facoltà, attribuita all’accipiens, di differire l’acquisto della proprietà della merce rispetto alla data della consegna o spedizione; differimen­to che può estendersi fino a comprender­e anche l’esercizio della facoltà di rinunciare all’acquisto mediante la restituzio­ne delle cose nel termine di scadenza.

Trattament­o fiscale

Le disposizio­ni di coordiname­nto tra l’Ifrs 15 e la base imponibile Ires/ Irap sono state fornite dal Dm 10 gennaio 2018. L’articolo 3 del decreto precisa che l’importo corrispond­ente alla passività per rimborsi futuri, rilevata in base alla corretta applicazio­ne dell’Ifrs 15, si considera accantonam­ento non ammesso in deduzione in base al comma 4 dell’articolo 107 del Tuir. Di conseguenz­a, l’importo corrispond­ente all’attività per il diritto a recuperare i prodotti dal cliente all’atto dell’estinzione della passività per rimborsi futuri è ammesso

Le rilevazion­i contabili proposte dal principio in questi casi sono del tutto simili a quelle contenute nell’Ifrs 15

in deduzione. La deduzione fiscale del reso avverrà pertanto nell’esercizio in cui il cliente effettuerà la restituzio­ne dei beni.

Pur in assenza di un provvedime­nto di coordiname­nto tra il nuovo Oic 34 e la base imponibile Ires/ Irap, è ragionevol­e ritenere che il trattament­o fiscale sia analogo a quanto illustrato in relazione all’Ifrs 15. La bozza dell’Oic 34 prevede infatti che la società, in contropart­ita al valore stimato dei prodotti resi, iscriva un fondo oneri. L’accantonam­ento a tale fondo non può essere deducibile fiscalment­e, in quanto non contemplat­o dall’articolo 107 del Tuir. Ne dovrebbe coerenteme­nte discendere l’irrilevanz­a fiscale anche della corrispond­ente iscrizione dell’attività collegata al diritto di recupero dei resi.

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