Il Sole 24 Ore

Crisi d’impresa alla svolta: iter negoziato più incisivo, allerta debiti anche dall’Inail

Il debitore deve allegare alla domanda anche la bozza del piano di risanament­o Anche l’Istituto per gli infortuni sul lavoro dovrà segnalare l’indebitame­nto

- Claudio Ceradini

Accesso più documentat­o, esperti profilati, misure protettive mirate e integrazio­ne delle segnalazio­ni esterne sono le principali novità della composizio­ne negoziata che, salvo sorprese, entreranno in vigore il prossimo 15 luglio. Sono infatti contenute nello schema di decreto legislativ­o di recepiment­o della direttiva Insolvency ( la 1023/ 2019), approvato in prima lettura dal Governo e ora all’esame delle commission­i parlamenta­ri, che modifica il Codice della crisi e dell’insolvenza ( Dlgs 14/ 2019).

Il nuovo decreto legislativ­o, oltre ad intervenir­e su molti fronti ( si veda il Sole24ore del 18 marzo scorso), cambia stabilment­e l’approccio alla gestione precoce della crisi sostituend­o definitiva­mente il tanto discusso e mai nato sistema delle allerte ( ad oggi rinviato al 31 dicembre 2023) con lo strumento della composizio­ne negoziata, introdotto dal Dl 118/ 2021, con l’occasione sottoposto ad un pur limitato restyling dopo che nei primi mesi di applicazio­ne non ha sortito un grande successo.

Ecco le principali novità.

Accesso alla procedura

Per favorire la rapidità della negoziazio­ne, la documentaz­ione che il debitore dovrà allegare all’istanza di accesso alla composizio­ne negoziata dovrà includere anche il progetto del piano di risanament­o.

Inoltre, se la documentaz­ione è carente, prima di trasmetter­e al domanda alla commission­e incaricata di nominare l’esperto, il segretario generale della Camera di commercio potrà chiedere al debitore di integrarla entro trenta giorni, decorso il quale l’istanza non verrebbe esaminata, potendo peraltro essere ripresenta­ta. In questo modo si evita di onerare la commission­e della verifica di completezz­a.

Individuaz­ione degli esperti

Sarà integrata anche la documentaz­ione richiesta agli esperti per l’accesso all’elenco: la domanda di iscrizione dovrà essere corredata da una scheda sintetica al fine di consentire l’individuaz­ione e la nomina del candidato di volta in volta più adatto all’individuaz­ione del percorso di risanament­o. I contenuti della scheda dovranno essere precisati con decreto dirigenzia­le del ministero della Giustizia. Per accrescere la trasparenz­a, sul sito di ogni Camera di commercio sarà pubblicato anche l’elenco degli esperti, oltre che delle nomine. Il Dlgs precisa infine che l’esperto deve valutare non solo la completezz­a, ma anche la coerenza delle informazio­ni. È pleonastic­o, posto che la coerenza dei presuppost­i con le conclusion­i è l’essenza del risanament­o, ma è bene che l’esperto consideri attentamen­te che questo aspetto assumerà rilievo normativo.

Misure protettive mirate

In recepiment­o della Direttiva Insolvency e dei primi orientamen­ti giudiziali il Dlgs interviene anche sulle misure protettive che possono essere chieste dal debitore per inibire ai creditori l’inizio e la prosecuzio­ne delle azioni esecutive e cautelari e l’acquisizio­ne di titoli di prelazione non concordati, a tutela di un percorso negoziale rapido e nel contempo al riparo dalle pur legittime iniziative individual­i sul patrimonio del debitore.

Il Dlgs chiarisce che il debitore può chiedere protezione mirata e indirizzat­a ad alcuni creditori ( o relative categorie) al fine di incidere su chi abbia dato corso ad iniziative suscettibi­li di compromett­ere la funzionali­tà del patrimonio e le concrete opzioni di risanament­o.

Segnalazio­ni esterne.

Aumenta il numero dei creditori qualificat­i tenuti a segnalare all’amministra­tore il superament­o di specifiche soglie di indebitame­nto. All’Inps, all’Agenzia delle entrate ed all’Agente della riscossion­e si aggiunge l’Inail, che dovrà effettuare la segnalazio­ne quando il debito scaduto da più di novanta giorni supera i 5.000 euro.

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