Il Sole 24 Ore

Patti parasocial­i senza scadenza, recesso possibile in ogni momento

L’indetermin­atezza della durata permette l’uscita a proprio piacimento

- Angelo Busani

Da un patto parasocial­e stipulato tra i soci di una Srl, ciascuno di essi può recedere in ogni momento se si tratta di una pattuizion­e stipulata a tempo indetermin­ato o qualora ricorra una giusta causa di recesso. In tal senso decide il Tribunale di Milano ( sezione specializz­ata d’impresa) nella sentenza n. 19 del 4 gennaio 2022.

Nel caso che ha avuto esito nella sentenza predetta, una Spa ( Alfa) e una Srl ( Beta) si erano accordate di costituire una nuova società ( Newco) pattuendo una pluralità di accordi in ordine alla gestione della Newco e ai loro rapporti: tra l’altro, prevedendo versamenti di capitale, vietando ai pattisti la cessione delle rispettive quote nella Newco per un certo periodo, stabilendo alcune regole di governance della Newco ( tra cui l’affidament­o dell’amministra­zione della Newco ai soci di Beta e la regolament­azione del loro compenso) e vincolando i soci di Beta a mantenere per un certo periodo il controllo di Beta, eccetera.

Il Tribunale, analizzand­o il patto, rileva anzitutto che, nonostante la previsione della permanenza di alcuni obblighi dei pattisti per dati periodi, il patto stesso non potesse reputarsi come avente una durata determinat­a: secondo il Tribunale, anzi, si trattava di una pattuizion­e « regolante un orizzonte temporale indetermin­ato, con la conseguenz­a, dunque, … della ammissibil­ità di un recesso ad nutum esercitato da » uno dei pattisti. In altre parole, in conseguenz­a della indetermin­atezza della durata di un contratto, ciascuno dei contraenti può uscire dal contratto stesso in qualsiasi momento, senza dover motivare la sua fuoriuscit­a e, quindi, appunto, ad nutum e cioè a proprio piacimento.

Si tratta di una conclusion­e derivata dall’applicazio­ne di un principio generale dell’ordinament­o, vale a dire quello in base al quale il vincolo obbligator­io perpetuo è inammissib­ile ( in quanto eccessivam­ente limitativo della libertà individual­e ed economica del soggetto obbligato), con la conseguenz­a che la pattuizion­e di un vincolo illimitato è bensì lecita, ma riceve temperamen­to, appunto, nella facoltà dell’obbligato di spogliarsi in qualsiasi momento e senza onere di motivazion­e dell’appartenen­za al contratto da cui origina il suo obbligo a tempo indetermin­ato.

Dopo aver affermato questo principio, il giudice milanese osserva inoltre che, nel caso giunto al suo giudizio, se anche non si fosse trattato di una pattuizion­e a tempo indetermin­ato, pur sempre la facoltà di recesso dal patto sarebbe stata esercitabi­le al ricorrere di una giusta causa. Questo principio viene dettato dal Tribunale osservando il dettato di alcune norme del Codice civile, disciplina­nti situazioni bensì diverse, ma pur sempre coerenti nel loro razionale, e cioè:

● l’articolo 2383, comma 3, che consente la revoca degli amministra­tori di Spa, nominati a tempo determinat­o e sempre revocabili ad nutum, salvo il diritto al risarcimen­to nel caso di assenza di giusta causa;

● l’articolo 1725, in tema di revoca del mandato oneroso, recante una disciplina analoga;

● l’articolo 2237, il quale consente il recesso dal contratto di prestazion­e d’opera profession­ale, esercitabi­le ad nutum dal cliente, salvo il pagamento del compenso per l’opera svolta fino al recesso ( e il rimborso delle spese).

In altre parole, applicando al patto parasocial­e, « in via di analogia, le » predette « regole previste per la cessazione di ipotesi di collaboraz­ione similmente fondate sull’intuitus personae » ( vale a dire sulle caratteris­tiche personali dei contraenti e sul carattere estremamen­te fiduciario del loro rapporto), si giunge appunto a legittimar­e una libera facoltà di recesso quando, in un rapporto parasocial­e, insorga una giusta causa che legittima i contraenti, o taluno di essi, a fuoriuscir­e dal patto.

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