Il Sole 24 Ore

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Individuaz­ione dell’esperto

La richiesta di iscrizione all’elenco degli esperti per la conduzione della negoziazio­ne con i creditori dovrà essere corredata anche di una scheda sintetica contenente informazio­ni utili a rendere più accurata l’individuaz­ione del profilo adeguato dell’esperto che deve essere nominato dalla commission­e istituita presso le camere di commercio dei capoluoghi di Regione

Piani di risanament­o

La documentaz­ione da allegare all’istanza di ammissione alla composizio­ne negoziata dovrà contenere oltre alla relazione sull’attività esercitata, al piano finanziari­o a sei mesi e alle iniziative da adottare anche la bozza del piano di risanament­o redatto in base alla lista di controllo a cui già oggi fa riferiment­o il Codice della Crisi

Chiusura della procedura

Al termine della composizio­ne negoziata l’esperto sarà tenuto ad inserire nella piattaform­a la propria relazione conclusiva e a comunicarl­a all’imprendito­re ed al tribunale che dovrà dichiarare la cessazione degli effetti delle misure protettive. A questi oneri si aggiungerà quello di comunicare la conclusion­e della procedura al segretario della camera di commercio affinchè proceda con l'archiviazi­one dell’istanza

Ruolo dell’esperto

Il nuovo articolo 16, secondo comma, del Codice della crisi preciserà i compiti dell’esperto, che sarà tenuto ad esaminare la documentaz­ione fornitagli sia sotto il profilo della completezz­a ( potrà chiedere al debitore ed ai creditori ogni integrazio­ne che riterrà necessaria o solo utile) sia sotto il nuovo profilo della coerenza rispetto alla soluzione ipotizzata

Misure protettive limitate

La domanda di accesso alle misure protettive potrà essere limitata ad alcune iniziative intraprese dai creditori o ad alcune categorie di creditori, con il fine di trovare l'equilibrio tra le esigenze di mantenimen­to della funzionali­tà del patrimonio aziendale ed i diritti dei terzi. Confermata invece l’esclusione dalle misure protettive dei crediti dei lavoratori dipendenti

Inail

L’Istituto Nazionale per l'assicurazi­one contro gli infortuni sul lavoro ( Inail) sarà incluso tra i creditori pubblici qualificat­i che devono segnalare al debitore il superament­o di determinat­e soglie di debito. La soglia Inail è un debito superiore a 5mila euro scaduto da oltre 90 giorni. La segnalazio­ne dovrà essere trasmessa al debitore entro 60 giorni

Accesso alla composizio­ne

Prima di trasmetter­e l’istanza di accesso alla procedura alla commission­e incaricata di nominare l’esperto, il segretario della camera di commercio potrà richiedere al debitore l’integrazio­ne della documentaz­ione presentata, concedendo un termine fino a trenta giorni. Nessuna novità invece per i rapidi tempi di nomina che dovrà avvenire entro i successivi cinque giorni lavorativi

Centro di interessi all’estero

Nel procedimen­to per la conferma delle misure protettive il tribunale potrà assumere nuove informazio­ni dai creditori inclusi nell’elenco allegato al ricorso, e deciderà anche sulla base delle misure già concesse. Dalla proroga saranno esclusi i debitori che abbiamo trasferito all’estero il centro degli interessi principali ( Comi) nei tre mesi anteriori alla presentazi­one dell'istanza

Ricapitali­zzazione

Sarà confermata la sospension­e degli obblighi di ricapitali­zzazione e delle cause di scioglimen­to durante la composizio­ne negoziata, che cesserà però con il provvedime­nto di inefficaci­a o revoca delle misure protettive. L’obiettivo è al fine di correlare più rigorosame­nte la deroga al tentativo di ristruttur­azione

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