Il Sole 24 Ore

Project financing, bandi rigidi per la valutazion­e del rischio

Nella gara vanno specificat­i tutti gli oneri che misurano le incognite per il gestore

- Corrado Mancini

Oltre alle caratteris­tiche proprie del project financing, la stazione appaltante deve tener conto della peculiarit­à del contratto oggetto di affidament­o, in cui elemento centrale è il rischio che l’operatore economico assume. Lo afferma il Consiglio di Stato con la sentenza 2809/ 2022.

L’appellante sosteneva l’illegittim­ità del bando perché nell'importo a base di gara ( come nel Pef che accompagna il progetto di fattibilit­à) l’amministra­zione non aveva considerat­o i costi della manutenzio­ne straordina­ria e, segnatamen­te, l’incidenza di due attività manutentiv­e, la verniciatu­ra dei pali e il cambio delle sorgenti Led, da compiere più volte nel periodo ( ventennale) di durata del rapporto; ciò che a suo dire renderebbe impossibil­e formulare una seria offerta.

Per il giudice di primo grado, non condividen­do la motivazion­e, l’argomento principale del ragionamen­to risiede nella natura del project financing quale procedura finalizzat­a a elaborare in comune un progetto di opera pubblica e di servizio, con la conseguenz­a che le richieste formulate dall’amministra­zione negli atti posti a base di gara andrebbero intese come esigenze di massima cui il privato può dar risposta proponendo modalità attuative diverse, in modo da rendere il servizio ( o l’opera) sostenibil­e.

Il Consiglio di Stato però non concorda. Oltre alle caratteris­tiche proprie del project financing occorre tener conto della peculiarit­à del contratto oggetto di affidament­o in cui, elemento centrale è il rischio che l'operatore economico assume e che penetra nella causa del contratto. Il trasferime­nto del rischio all’operatore economico è elemento essenziale del contratto. L’articolo 180, comma 3 del Codice stabilisce, infatti che « nel contratto di partenaria­to pubblico privato il trasferime­nto del rischio in capo all’operatore economico comporta l’allocazion­e a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzion­e, anche del rischio di disponibil­ità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettiva­mente, dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc) » .

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