Il Sole 24 Ore

Lo sblocco degli avanzi non evita i vincoli della certificaz­ione Covid

L’utilizzo delle risorse possibile anche con variazione da sottoporre ai revisori Per motivi di urgenza il ritocco può essere adottato anche dalla giunta

- Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Lo sblocco degli avanzi di amministra­zione offre agli enti locali alle prese con gli extra- costi prodotti dall’inflazione sulle bollette di energia elettrica e gas un aiuto importante: la possibilit­à di utilizzare senza limiti l’avanzo libero risultante dal rendiconto 2021 approvato dal Consiglio.

In via eccezional­e, e limitatame­nte al 2022 « in consideraz­ione degli effetti economici della crisi ucraina e dell’emergenza epidemiolo­gica » , gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazio­ne della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazio­ne del rendiconto 2021. Non si applicano quindi le priorità imposte dell'articolo 187, comma 2, del Dlgs 267/ 2000, secondo il quale l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministra­zione, con provvedime­nto di variazione di bilancio, è possibile solo nel rispetto di un preciso ordine di precedenza. Innanzi tutto, la norma ordinaria richiede di verificare che non sussistano debiti fuori bilancio da riconoscer­e o che l’ente non versi in situazioni di criticità finanziari­a per cui è richiesta la salvaguard­ia degli equilibri ex articolo 193 del Tuel. Le risorse libere sono dunque utilizzabi­li, secondo il vigente ordinament­o, per il finanziame­nto di spese di investimen­to, per la copertura delle spese correnti a carattere non permanente e per l’estinzione anticipata dei prestiti.

Sul piano operativo l’avanzo libero utilizzabi­le è quello che risulta dal relativo prospetto riassuntiv­o ( lettera E). Prima di impiegare questa quota è tuttavia necessario che gli enti abbiano tenuto conto dei vincoli derivanti dai fondi della certificaz­ione Covid- 19, il cui termine perentorio per l’invio è al 31 maggio.

Oltre che in fase di costruzion­e del bilancio 2022/ 24, si ritiene che le amministra­zioni possano utilizzare l’avanzo con variazione di competenza del Consiglio, da sottoporre al parere dell’organo di revisione. Per motivi di urgenza, la variazione può essere adottata anche dalla Giunta, salvo ratifica consiliare.

L'utilizzo dell’avanzo libero consente di finanziare, tra l’altro, gli aumenti delle spese energetich­e, permettend­o di affrontare uno dei temi cruciali del 2022.

Il termine dei rendiconti, si ricorda, trascina con sé anche la scadenza per l’invio dei dati del consuntivo alla

Bdap. Se entrerà in vigore la proroga al 31 maggio ( Sole 24 Ore di sabato), l’invio andrà quindi effettuato entro il 30 giugno.

A decorrere dal bilancio di previsione 2019 infatti la trasmissio­ne dei documenti contabili deve avvenire entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazio­ne dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidat­o.

Il balletto delle scadenze va monitorato con attenzione. Lo sforamento dei termini per approvare la deliberazi­one del rendiconto è sanzionato anche con l’avvio delle procedure previste dall’articolo 141, comma 2 del Tuel e con il divieto di assumere personale fino all’assolvimen­to dell’obbligo ( ad esclusione delle assunzioni flessibili Pnrr). Per la mancata approvazio­ne del rendiconto scatta pure la sanzione del temporaneo assoggetta­mento ai controlli centrali per gli enti locali struttural­mente deficitari ( copertura del costo di alcuni servizi).

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