Tari, proroga solo a metà per i regolamenti
Quest’anno tutto al 31 maggio, ma regola da correggere quando non c’è il rinvio dei preventivi
Dopo la proroga arrivata con il decreto Aiuti, a termini già scaduti, il quadro della Tari è definito.
Entro il 31 maggio i Comuni dovranno approvare regolamento e tariffe di Tari e tariffa corrispettiva. Prima dovrà essere approvato il Pef, che deve scontare la scelta del quadrante della qualità ( delibera Arera n. 15/ 2022). Una matrioska di adempimenti a tappe forzate, anche perché è difficile ipotizzare un nuovo rinvio dei preventivi.
L’articolo 3, comma 5- quinquies del Dl 228/ 2021 sgancia i termini di approvazione di Pef e tariffe dalla scadenza del preventivo, ma solo fino al 30 aprile. Dopo, in base al Dl Aiuti, i due termini tornano a coincidere, perché se la scadenza dei bilanci è prorogata oltre al 30 aprile il termine per l’approvazione « degli atti » coincide con quella per la delibera del bilancio di previsione. La nuova norma precisa che in caso di approvazione o modifica dei provvedimenti Tari dopo il varo del bilancio di previsione, il Comune effettua le conseguenti modifiche alla prima variazione utile, in linea con la regola generale ( finalmente) introdotta dall’articolo 13, comma 5bis del Dl 4/ 2022.
Anche così, però, residuano delle incertezze, in quanto l’articolo 3, comma 5- quinquies del Dl 228/ 2021 deroga al comma 683 della legge 147/ 2013 – che prevede i termini per le delibere tariffarie – ma all’articolo 53, comma 16 della legge 388/ 2000, che prevede i termini per i regolamenti, sempre ancorati a quelli del preventivo. La discrasia si concretizza solo se la data di approvazione del bilancio è fissata prima del 30 aprile, perché se, come quest’anno il termine per i bilanci è successivo, si porta con sé la scadenza per tariffe e regolamento.
Nelle delibere occorre recepire le nuove regole sulla rendicontazione dei rifiuti urbani avviati al riciclo/ recupero dalle imprese ( articolo 3, delibera Arera 15/ 2022), mentre il Testo unico sulla qualità entrerà in vigore dal 2023, concedendo ai Comuni il tempo di adeguarsi entro la fine di quest’anno.
Si ricorda infine che è possibile ancora concedere riduzioni collegate al Covid, perché l’articolo 13 del Dl 4/ 2022 permette di utilizzare i resti del fondone 2020 e quelli dell’articolo 6 del Dl 73/ 2021 anche nel 2022, « per le finalità cui sono state assegnate » . Quindi, è possibile disporre riduzioni per le utenze sia domestiche sia non domestiche, compreso il bonus sociale Tari, in attesa che dal 1° gennaio 2023 trovi attuazione quello gestito da Arera ( articolo 57bis del Dl 124/ 2019).
In caso di approvazione delle tariffe dopo i conti diventa possibile la variazione di bilancio alla prima occasione