Il Sole 24 Ore

Tari, proroga solo a metà per i regolament­i

Quest’anno tutto al 31 maggio, ma regola da correggere quando non c’è il rinvio dei preventivi

- Pasquale Mirto

Dopo la proroga arrivata con il decreto Aiuti, a termini già scaduti, il quadro della Tari è definito.

Entro il 31 maggio i Comuni dovranno approvare regolament­o e tariffe di Tari e tariffa corrispett­iva. Prima dovrà essere approvato il Pef, che deve scontare la scelta del quadrante della qualità ( delibera Arera n. 15/ 2022). Una matrioska di adempiment­i a tappe forzate, anche perché è difficile ipotizzare un nuovo rinvio dei preventivi.

L’articolo 3, comma 5- quinquies del Dl 228/ 2021 sgancia i termini di approvazio­ne di Pef e tariffe dalla scadenza del preventivo, ma solo fino al 30 aprile. Dopo, in base al Dl Aiuti, i due termini tornano a coincidere, perché se la scadenza dei bilanci è prorogata oltre al 30 aprile il termine per l’approvazio­ne « degli atti » coincide con quella per la delibera del bilancio di previsione. La nuova norma precisa che in caso di approvazio­ne o modifica dei provvedime­nti Tari dopo il varo del bilancio di previsione, il Comune effettua le conseguent­i modifiche alla prima variazione utile, in linea con la regola generale ( finalmente) introdotta dall’articolo 13, comma 5bis del Dl 4/ 2022.

Anche così, però, residuano delle incertezze, in quanto l’articolo 3, comma 5- quinquies del Dl 228/ 2021 deroga al comma 683 della legge 147/ 2013 – che prevede i termini per le delibere tariffarie – ma all’articolo 53, comma 16 della legge 388/ 2000, che prevede i termini per i regolament­i, sempre ancorati a quelli del preventivo. La discrasia si concretizz­a solo se la data di approvazio­ne del bilancio è fissata prima del 30 aprile, perché se, come quest’anno il termine per i bilanci è successivo, si porta con sé la scadenza per tariffe e regolament­o.

Nelle delibere occorre recepire le nuove regole sulla rendiconta­zione dei rifiuti urbani avviati al riciclo/ recupero dalle imprese ( articolo 3, delibera Arera 15/ 2022), mentre il Testo unico sulla qualità entrerà in vigore dal 2023, concedendo ai Comuni il tempo di adeguarsi entro la fine di quest’anno.

Si ricorda infine che è possibile ancora concedere riduzioni collegate al Covid, perché l’articolo 13 del Dl 4/ 2022 permette di utilizzare i resti del fondone 2020 e quelli dell’articolo 6 del Dl 73/ 2021 anche nel 2022, « per le finalità cui sono state assegnate » . Quindi, è possibile disporre riduzioni per le utenze sia domestiche sia non domestiche, compreso il bonus sociale Tari, in attesa che dal 1° gennaio 2023 trovi attuazione quello gestito da Arera ( articolo 57bis del Dl 124/ 2019).

In caso di approvazio­ne delle tariffe dopo i conti diventa possibile la variazione di bilancio alla prima occasione

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