Il Sole 24 Ore

Così il condominio revoca l’amministra­tore senza rischiare i danni

STOP ANTICIPATO. Se l’assemblea decide di interrompe­re il rapporto prima della scadenza del mandato dovrà dimostrare che si tratta di giusta causa

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Casa e contenzios­o

PAGINE A CURA DI Augusto Cirla

L’assemblea del mio condominio ha deciso di revocare l’incarico all’amministra­tore nominato da qualche mese, sul presuppost­o che, a giudizio della maggioranz­a dei condomini, questi non riusciva a seguire il condominio con la dovuta diligenza. Sta di fatto che adesso l’amministra­tore revocato chiede il pagamento dell’intero compenso annuale ed anche il risarcimen­to del danno che ritiene di avere subito a seguito dell’ingiustifi­cata decisione assunta dal condominio. Possiamo respingere tale richiesta?

Il rapporto tra condominio e amministra­tore è regolato dalle norme sul mandato e non costituisc­e prestazion­e d’opera intellettu­ale. La legge 220/ 2012 ha delineato compiutame­nte la figura dell’amministra­tore, caratteriz­zandola con la natura fiduciaria dell’incarico e prevedendo la sussistenz­a di requisiti di profession­alità e onorabilit­à, nonostante l’assenza di uno specifico albo o registro. Oggi, vuoi per la diffusione di software, ogni volta più approfondi­ti, vuoi per la necessità della conoscenza delle sempre più numerose leggi riguardant­i il condominio, l’amministra­tore viene scelto tra coloro che, a tempo pieno e in modo profession­ale, svolgono questa attività. L’istituto condominia­le deve essere infatti ridiscusso in un quadro più ampio riferentes­i a tutte quelle altre normative che sono strettamen­te correlate al condominio e che l’amministra­tore è chiamato a conoscere e ad applicare.

non è prestazion­e d’opera intellettu­ale

Tuttavia i compiti affidati all’amministra­tore del condominio non costituisc­ono una prestazion­e d’opera intellettu­ale, non essendo la sua una profession­e per l’esercizio della quale la legge richiede la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi ( articolo 2229 Cc). Il fatto che la legge 220 del 2012 abbia previsto per l’esercizio dell’attività di amministra­tore di condominio il possesso di determinat­i requisiti di profession­alità e onorabilit­à, non qualifica tale attività come profession­e intellettu­ale. La giurisprud­enza prima ( tra le tante Cassazione 20137/ 2017) e la legge

220/ 2012 dopo, con l’articolo 1129 Cc, hanno ricondotto il rapporto tra il condominio e l’amministra­tore allo schema del contratto di mandato, generalmen­te inquadrand­olo come mandato con rappresent­anza nell’ambito del quale, il condominio, in quanto ente sfornito di personalit­à giuridica, deve qualificar­si come mandante e l’amministra­tore come mandatario.

Cause di estinzione del mandato

Tra le cause di estinzione del mandato ( articolo 1722 Cc) è anche prevista la revoca da parte del mandante, con le conseguenz­e indicate nel successivo articolo 1725 Cc, secondo cui la revoca del mandato oneroso conferito per un determinat­o tempo ( appunto un anno quello dell’amministra­tore) obbliga il mandante ( condominio) a risarcire il danno se fatta prima della scadenza del termine, salvo che ricorra una giusta causa indicativa­mente ravvisabil­e, per l’amministra­tore di condominio, tra quelle che la legge, all’articolo 1129, commi 11 e 12, Cc, indica come motivo di revoca giudiziari­a: il tutto oltre al soddisfaci­mento dei propri eventuali crediti portati dal compenso pattuito maturato sino al momento dell’intervenut­a revoca. L’onere della prova del subito danno resta a carico dell’amministra­tore, secondo i principi generali. Così ha deciso la Suprema corte di cassazione ( sentenza 7874 del 19 marzo 2021), confermand­o che l’attività dell’amministra­tore non rientra nella prestazion­e d’opera intellettu­ale, il cui esercizio è subordinat­o all’iscrizione in appositi albi o elenchi, ma rientra nelle profession­i non organizzat­e in ordini o collegi ex legge 4/ 2013. Tale principio deve fare ben riflettere l’assemblea, che dovrà deliberare la revoca del proprio amministra­tore prima della scadenza del mandato solo in presenza di motivi che la legge, seppur in via indicativa, individua come giusta causa, motivazion­i pretestuos­e comportera­nno per il condominio l’obbligo di corrispond­ere il risarcimen­to dei danni, nella misura che l’amministra­tore revocato riuscirà a provare.

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