Il Sole 24 Ore

Stop all’incarico: tutti i motivi e la procedura, fino al Tribunale

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Il mio amministra­tore sta gestendo il condominio in modo pessimo, ma purtroppo riesce sempre ad ottenere in assemblea il voto favorevole di parecchi condomini che, incuranti delle mie molteplici censure sul di lui operato, continuano a rinnovargl­i la fiducia. Quali sono i casi in presenza dei quali la legge prevede la possibilit­à di richiedere la sua revoca ? L’articolo 1129 Cc, al comma 11, contempla anche altri motivi che giustifica­no la revoca, quali la mancata informazio­ne circa la notifica di provvedime­nto giudiziari, la mancata resa del conto della sua gestione oppure quando l’amministra­tore abbia commesso gravi irregolari­tà. I confini della nozione di gravi irregolari­tà sono lasciati volutament­e indefiniti dal legislator­e, il quale tuttavia provvede comunque a stilare un elenco non esaustivo di azioni od omissioni che possono essere ricondotti a tale concetto. Nel disciplina­re infatti la revoca dell’amministra­tore di condominio, il Codice civile si occupa di due fattispeci­e in maniera particolar­e rispetto alle altre: quella in cui l’amministra­tore abbia commesso gravi irregolari­tà fiscali e quella in cui egli non abbia aperto o utilizzato il conto corrente condominia­le. Se esse si verificano, anche il singolo condomino può innanzitut­to chiedere la convocazio­ne di assemblea per fare cessare la violazione e revocare il mandato all’amministra­tore. Se l’assemblea non vi provvede, può rivolgersi al Tribunale del luogo in cui è sito il condominio, che decide dopo avere sentito l’amministra­tore in contraddit­torio con il ricorrente.

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