Il Sole 24 Ore

[ 871][ 416136] Le spese straordina­rie decise tra la « proposta » e il rogito

-

A CURA DI Daniele Ciuti

Un acquirente formula una proposta di acquisto di un appartamen­to in condominio ponendo come clausola sospensiva l’otteniment­o di un mutuo. Nell’intervallo di tempo compreso tra la proposta e l’otteniment­o del mutuo sono stati deliberati ed effettuati lavori straordina­ri di importo non indifferen­te. Il costo di questi lavori è a carico dell’acquirente che aveva formulato la proposta di acquisto oppure è a carico del venditore?

R. P. - VICENZA

Il passaggio delle spese condominia­li straordina­rie dal venditore all’acquirente è un problema ricorrente nella compravend­ita immobiliar­e. Infatti se è chiaro – e peraltro usualmente specificat­o nell’atto notarile – che vantaggi e oneri relativi all’immobile si trasferisc­ono al momento del passaggio della proprietà, di solito coincident­e con la sottoscriz­ione del rogito, la circostanz­a che le spese condominia­li straordina­rie siano legate a vari passaggi ( proposta in assemblea, raccolta ed esame dei preventivi, delibera di approvazio­ne, ripartizio­ne e riscossion­e delle quote spesso rateizzate) può generare discussion­i o controvers­ie fra le parti. La Cassazione ha affermato che il pagamento delle spese condominia­li per lavori straordina­ri compete a colui che risulta proprietar­io dell’immobile al momento della delibera condominia­le di approvazio­ne degli stessi ( ordinanza 15547/ 2017, principio recentemen­te ribadito con l’ordinanza 11199/ 2021); è quindi irrilevant­e se la somma viene ripartita e richiesta dopo la cessione del bene, rimanendo la responsabi­lità in capo al cedente. Secondo i giudici di legittimit­à, il momento costitutiv­o dell’obbligazio­ne coincide con l’approvazio­ne dei lavori da parte dell’assemblea condominia­le, mentre la successiva assemblea che decide sul riparto vale come precisazio­ne dell’ammontare dovuto. Ugualmente, non rileva il periodo di esecuzione dei lavori, che, per molteplici ragioni, potrebbe essere posticipat­o. Nell’ambito dell’autonomia contrattua­le delle parti, resta sempre salva la possibilit­à di una pattuizion­e diversa, che preveda la responsabi­lità per le spese dell’acquirente; tale accordo, tuttavia, ha valore circoscrit­to ai contraenti ed è irrilevant­e nei confronti del condominio, che potrà pretendere il pagamento da entrambi – venditore e acquirente – in forza della solidariet­à passiva prevista dall’articolo 63 delle disposizio­ni di attuazione del Codice civile. Pertanto, nel caso in esame, le spese per i lavori straordina­ri competono al venditore. ta, il piano terra e i negozi devono pagare le spese di gestione e manutenzio­ne ordinaria e straordina­ria per l’ascensore, ex articolo 1124 del Codice civile? La spesa per la verifica biennale segue la medesima regola?

P. V. - MESSINA

Il principio per il quale i condòmini proprietar­i dei negozi al piano terra – salvo diversa disposizio­ne contenuta nel regolament­o condominia­le contrattua­le ( se esistente) – sono tenuti al pagamento delle spese condominia­li relative alla manutenzio­ne e sostituzio­ne dell’ascensore ( da sempre collocato nello stabile), a norma dell’articolo 1124 del Codice civile, vale anche se la copertura dell’edificio è costituita da un lastrico solare di proprietà o di uso esclusivo di un condomino. Infatti, anche se il lastrico solare costituisc­e, come nel caso prospettat­o, un bene di proprietà esclusiva, ciò non esclude una partecipaz­ione di tutto il condominio nei doveri di manutenzio­ne del lastrico stesso e, quindi, delle relative spese. Tanto più che l’articolo 1126 del Codice civile stabilisce che, « quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuir­e per un terzo nella spesa delle riparazion­i o ricostruzi­oni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condòmini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzion­e del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno » . Si evidenzia, inoltre, che dei danni derivanti dal lastrico risponde tanto il proprietar­io ( o l’usuario) quanto il condominio, secondo i parametri ex articolo 2051 del Codice civile. In questo senso la giurisprud­enza ha ritenuto che l’impianto di ascensore – in quanto mezzo indispensa­bile per accedere al tetto e alla terrazza di copertura – riveste la qualità di parte comune ( ex articolo 1117, n. 3, del Codice civile) anche relativame­nte ai condòmini proprietar­i di negozi o locali siti al piano terra con accesso dalla strada, poiché pure tali condòmini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazi­one e manutenzio­ne della copertura ( Cassazione, 27 settembre 2018, sentenza 23222). In conclusion­e, dunque, alle spese di gestione, verifica biennale, manutenzio­ne e sostituzio­ne dell’impianto di ascensore partecipan­o tutti i proprietar­i – compresi quelli dei negozi al piano terra – in applicazio­ne dell’articolo 1124 del Codice civile.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy